Credito d’imposta su beni strumentali nuovi

Credito d’imposta su beni strumentali nuovi

La legge di Bilancio 2020 ha esteso, anche alle aziende agricole, i vantaggi che normali imprese in contabilità avevano per godere di un vantaggio fiscale sugli ammortamenti di nuovi beni strumentali. La discussione di tale opportunità era stata accantonata per dare spazio alle ben più pressanti ed urgenti notizie sulle misure d’emergenza anti Covid-19, ma ora è più che opportuno rivedere l’argomento.
I commi dal 185 e seguenti della L. 160/2019, cosiddetta Legge di Bilancio, prevedono un credito di imposta, in luogo dell’effettuazione del super/iper ammortamento per l’acquisto di beni strumentali, che permette alle aziende agricole un vantaggio fiscale che prima non era a loro appannaggio.

Di seguito si elencano le principali caratteristiche del provvedimento:

  • il credito di imposta spetta a tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica e dal tipo di determinazione del reddito, ricomprendendo di fatto agricoltori e soggetti in regime forfettario;
  • è necessario che i contribuenti siano in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e rispettino le norme in tema di versamenti di contributi assistenziali ed assicurativi;
  • i beni oggetto dell’investimento devono:
    ◦ essere nuovi o riguardare la stipula di nuovi contratti di leasing;
    ◦ non essere ricompresi nell’art. 164 del TUIR (taxi ed auto per scuole guida);
    ◦ non essere beni di cui all’allegato 3 della legge di stabilità del 2015 (condutture per industrie di imbottigliamento, ecc…);
    ◦ essere soggetti ad un coefficiente di ammortamento superiore al 6,50% (si escludono quindi i fabbricati);
    ◦ essere acquistati nel corso del 2020 oppure fino al 30/06/2021 purché per il bene sia stato pagato un acconto pari almeno 20% entro il 31/12/2020 e si attesti che l’ordine è stato accettato dal fornitore sempre entro il 31/12/2020;
    ◦ essere localizzato nel territorio dello Stato;
  • le tipologie di beni agevolabili sono tre:
    beni materiali Industria 4.0 previsti dall’allegato A della Legge di Bilancio 2017. Si tratta di beni ad elevato contenuto tecnologico e che presentano la caratteristica di essere interconnessi con un server o un computer con i quali vengono scambiate informazioni e dal quale possono provenire istruzioni e comandi per l’utilizzo. Nel comparto agricolo, a titolo esemplificativo, fanno parte robot per la gestione di stalle o macchinari a guida autonoma o teleguidati. In caso di acquisto di tali beni è necessaria perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale che ne attesti l’interconnettività. Non è nelle competenze di C.I.A. determinare tale caratteristica che potrebbe avere l’acquisto del bene, è una indicazione che deve essere fornita dal produttore piuttosto che dal distributore.;
    beni immateriali previsti dall’allegato B della Legge di Bilancio 2017 (Industria 4.0);
    beni materiali “ordinari” che non sono ricompresi negli allegati sopra citati. Es.: computer, trattori, attrezzatura varia, ecc…
  • la misura del credito di imposta è pari:
    ◦ al 40% del costo del bene per i beni materiali Industria 4.0 (per il leasing si fa riferimento al costo sostenuto dal locatore). La spesa massima ammissibile è pari a 2,5 milioni di Euro. Oltre tale soglia la percentuale del credito è ribassata al 20% e comunque il limite è fissato a 10 milioni di Euro;
    ◦ al 15% per i beni immateriali Industria 4.0 con 700.000 Euro di spesa ammissibile;
    ◦ 6% per i beni normali con un limite di spesa di 2 milioni di Euro.
    La base di calcolo è il valore imponibile del bene, anche per gli agricoltori in regime speciale.
  • il credito di imposta, come tale, è usufruibile solo in F24 in compensazione orizzontale dall’anno successivo alla contabilizzazione dell’acquisto in 5 quote costanti per i beni materiali ed in 3 per quelli immateriali;
  • a livello burocratico è fatto obbligo di una comunicazione al Mi.S.E. di cui ancora non sono note né modello né istruzioni che può essere quindi effettuata in un momento successivo all’acquisto. Sulle fatture ed i documenti fiscali oltre che su tutta la documentazione inerente (es. contabili di bonifici, contratti) devono essere riportati i riferimenti alla normativa in esame. Una possibile dicitura potrebbe essere “beni agevolabili ex art.1 c. 185 e ss. Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)”;
  • per le società di persone che, salvo casi particolari, non scontano tassazioni elevate è possibile attribuire il credito non goduto ai soci in proporzione alla loro quota. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione dello scorso marzo. In questa maniera, le società semplici agricole, potranno usare il credito dei beni strumentali sui soci, di fatto scavalcando i limiti imposti da un possibile difetto di capienza;
  • il credito di imposta non pregiudica, per gli aventi diritto, la richiesta del rimborso Iva o l’accesso alla nuova Legge Sabatini;
  • sebbene non risulti nulla di ufficiale il credito di imposta è altresì compatibile con il bando Isi-Inail ma solamente per un valore del bene non agevolato dalla legge. Quindi, a titolo esemplificativo, se un agricoltore acquista un attrezzatura del valore imponibile di 100.000 sul quale può vantare un credito tributario di 40.000, rateizzato in 5 anni, il valore che può richiedere tramite bando Isi-Inail è pari alla differenza di 60.000 Euro;
  • il credito di imposta, non essendo considerato aiuto di stato, è altresì compatibile con i finanziamenti PSR messi a disposizione della PAT, ma si dovrà valutare caso per caso la situazione onde evitare di incorrere in problemi e/o sanzioni.
    In ogni caso, il bene non può essere finanziato/agevolato più del suo valore totale (imponibile Iva).

Per concludere, visto che ancora l’Agenzia delle Entrate non ha chiarito l’eventuale riporto del credito non utilizzato in un anno agli anni successivi, prudenzialmente dobbiamo ritenere che esso non possa venire recuperato.

I nostri uffici fiscali sono a disposizione per i chiarimenti del caso e per il servizio di valutazione della capienza del credito.