Investimenti “Transizione 4.0”

Investimenti “Transizione 4.0” sospesi i codici tributo per la compensazione dei crediti 4.0 e dei crediti per ricerca e sviluppo

A decorrere dal 30 marzo 2024, l’art. 6 del Dl 39/2024, introduce un obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via preventiva e a consuntivo, per la fruizione dei crediti d’imposta sui beni 4.0 e sulle attività di R&S, Innovazione tecnologica.

L’obbligo di invio della comunicazione a consuntivo, con conseguente sospensione della possibilità di utilizzo del credito in compensazione, viene previsto anche per:

gli investimenti in beni 4.0 realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024

gli investimenti in beni 4.0 relativi al 2023 e non ancora utilizzati al 30 marzo 2024

Risultano quindi bloccati tutti i crediti 4.0 relativi agli investimenti la cui interconnessione è avvenuta nel corso del 2023 o del 2024.

Con risoluzione 19/E del 12/04/2024 l’Agenzia delle Entrate ha specificato i crediti d’imposta il cui utilizzo in compensazione è “sospeso” in attesa dell’emanazione del decreto che adotterà il modello per effettuare le previste comunicazioni.

Tra i crediti d’imposta interessati dalla sospensione ci sono:

“6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;

“6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;

“6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;

Per i crediti d’imposta appena evidenziati è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di interconnessione dei beni)

per i codici tributo 6938, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di maturazione del credito).

 

 

 

 

 

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