Manifestazioni occasionali: aggiornamento sugli adempimenti in ambito commerciale e sanitario

Con la circolare del 15 novembre 2023 il Servizio artigianato e commercio e il Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento hanno comunicato un quadro riepilogativo aggiornato degli adempimenti, rispettivamente previsti dalla normativa commerciale e dalla normativa sanitaria, in relazione alla vendita e somministrazione di alimenti nell’ambito di manifestazioni temporanee. Sono state inoltre apportate alcune modifiche alla modulistica unificata del settore commerciale, al fine di assicurare il miglior coordinamento fra le due discipline.

Adempimenti di carattere commerciale
L’attività di vendita o somministrazione di alimenti nell’ambito di manifestazioni temporanee rimane sempre subordinata, in relazione alla singola occasione di vendita o somministrazione, alla preventiva presentazione di una SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (art. 14 l.p. n. 9/2000), o di una SCIA di vendita temporanea al dettaglio (art. 20 bis l.p. n. 17/2010), oppure ancora all’ottenimento – previa istanza presentata da un soggetto promotore – dell’autorizzazione allo svolgimento di un mercato tipico (art. 18 l.p. n. 17/2010).
Le semplificazioni introdotte sul fronte degli obblighi di notifica sanitaria consentono invece all’operatore alimentare, a determinate condizioni riportate nel paragrafo che segue, di non ripetere la notifica stessa, in presenza di analoghe comunicazioni precedentemente effettuate.
Ciò considerato, la modulistica commerciale relativa ai procedimenti sopra indicati è stata aggiornata, sopprimendo l’obbligo per il presentatore di indicare gli elementi identificativi della notifica/comunicazione sanitaria, presentata per la specifica occasione. Tuttavia, viene ora richiesta la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di aver regolarizzato la propria posizione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, e di aver effettuato la relativa notifica/comunicazione sanitaria, qualora dovuta.
I Comuni, in sede di verifica, anche a campione, della veridicità delle predette dichiarazioni potranno fornire al Dipartimento di Prevenzione dell’APSS l’elenco dei soggetti dichiaranti. Sarà cura di detto Dipartimento riscontrare il comune sulla regolarità delle posizioni soggette a controllo.

Adempimenti di carattere sanitario
Il quadro degli adempimenti di notifica/comunicazione sanitaria, a carico degli operatori che intendano vendere o somministrare alimenti nell’ambito di manifestazioni temporanee in provincia di Trento, risulta essere il seguente:

Imprese alimentari in possesso di una sede operativa in provincia di Trento, e che abbiano già presentato, successivamente al 1° giugno 2023, una notifica alimentare per commercio alimentare o somministrazione “in ambito di manifestazioni temporanee” o per “commercio ambulante”.
>> Non sono tenute ad effettuare alcuna ulteriore notifica alimentare per la partecipazione alla specifica manifestazione temporanea.

Imprese alimentari in possesso di una sede operativa in provincia di Trento, e che NON abbiano già presentato una notifica alimentare dopo il 1° giugno 2023 per commercio alimentare o somministrazione “in ambito di manifestazioni temporanee” o per “commercio ambulante”.
>> Sono tenute ad effettuare la notifica alimentare per commercio o somministrazione “in ambito di manifestazioni temporanee”, in occasione della loro prima partecipazione ad una manifestazione temporanea. Per le successive manifestazioni temporanee, a cui intendano partecipare, nessuna ulteriore notifica sanitaria dovrà essere presentata.

Imprese alimentari NON in possesso di una sede operativa in provincia di Trento.
>> Sono tenute ad effettuare la notifica alimentare per commercio o somministrazione “in ambito di manifestazioni temporanee”, in occasione di ciascuna manifestazione a cui intendano partecipare.

Soggetti diversi dalle imprese alimentari titolati ad avvalersi della comunicazione semplificata, di cui all’allegato C della d.G.P. n. 1142 del 29 giugno 2018.
>> Sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’allegato C della d.G.P. n. 1142 del 29 giugno 2018 in occasione di ciascuna manifestazione temporanea a cui intendano partecipare.

Il modulo di notifica e i contatti di riferimento dell’Unità operativa Igiene Pubblica dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sono disponibili a questo link https://www.apss.tn.it/Servizi-e-Prestazioni/Notifiche-imprese-alimentari-SCIA.

L‘organizzatore della manifestazione temporanea a cui partecipino imprese alimentari (oppure la stessa impresa alimentare, nel caso in cui operi nel contesto di una manifestazione organizzata in proprio), è altresì tenuto a comunicare ad APSS i dati identificativi della manifestazione (denominazione della manifestazione, rappresentante legale dell’organizzatore, luogo e periodo di svolgimento), e l’elenco delle imprese alimentari partecipanti, almeno tre giorni prima dell’inizio dell’evento.
La comunicazione dovrà essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo: alimentienutrizione@pec.apss.tn.it, senza necessità di impiegare una specifica modulistica.
Tale adempimento non è dovuto in relazione alla partecipazione di soggetti diversi dalle imprese alimentari, che effettuano direttamente una specifica comunicazione ad APSS, avvalendosi dell’allegato C della d.G.P. n. 1142 del 29 giugno 2018.

 

SCARICA la circolare PAT sugli adempimenti per le manifestazioni occasionali_2023