Lavoro occasionale in agricoltura

Lavoro occasionale in agricoltura (ex voucher)

Le aziende agricole trentine presentano un’organizzazione del lavoro particolarmente specifica e, in questo contesto, il contratto per i lavoratori stagionali tramite voucher aveva rappresentato una soluzione efficace nella ricerca o nel reclutamento di manodopera.

Tale strumento è stato però prima profondamente modificato, rendendolo di fatto poco funzionale, e successivamente ulteriormente ristretto, fino a diventarne complesso l’utilizzo.

Con l’ultima Legge di Bilancio, il meccanismo che ha sostituito i voucher, denominato LoAgri (Lavoro occasionale in agricoltura), è stato reso definitivo e quindi pienamente utilizzabile dalle imprese agricole.

In breve queste sono le condizioni di utilizzo:

Ambito di applicazione: La disciplina consente alle imprese agricole di utilizzare prestazioni di lavoro subordinato occasionale per un massimo di 45 giornate annue per ciascun lavoratore.

Le prestazioni possono essere rese nell’ambito di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Soggetti interessati: Le prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura possono essere svolte da pensionati, disoccupati, percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali, studenti fino a 25 anni iscritti a un corso di studi, nonché da detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno.

Per tutti i soggetti indicati, ad eccezione dei pensionati, è richiesto che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti la prestazione.

Durata del rapporto e limiti: Il rapporto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi, nel rispetto del limite complessivo di 45 giornate di effettivo lavoro, calcolate sulla base delle giornate presunte. Il superamento di tale limite comporta la trasformazione automatica del rapporto di lavoro occasionale in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Lo strumento è quindi utilizzabile, ma richiede particolare attenzione, in particolare al rispetto del limite massimo di 45 giornate annue, alle caratteristiche dei soggetti impiegabili e all’assenza di rapporti di lavoro nei tre anni precedenti.

A titolo esemplificativo, se nell’anno precedente uno studente è stato assunto anche solo per alcuni giorni per attività quali la vendemmia o la raccolta, nei suoi confronti non è possibile ricorrere al LoAgri, ma è necessario procedere con una nuova assunzione in regime di lavoro subordinato.