Novità importanti sullo scambio di manodopera tra e con società semplici agricole
Agg_23 giugno 2026
Da marzo 2026 è diventata ufficialmente effettiva un’importante novità in merito allo scambio di manodopera, anche grazie alle richieste di CIA Trentino e le altre organizzazioni. L’art. 27 quater della Legge Provinciale n. 19/1983 “Disposizioni in materia di scambio di manodopera agricola” prevede che “lo scambio di manodopera di cui all’articolo 2139 del codice civile, come disciplinato dall’uso inserito nella raccolta presso la Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento, è ammesso anche con le società semplici agricole o fra le medesime, secondo gli usi, purché esse abbiano le caratteristiche delle microimprese“.
Si tratta di una novità particolarmente importante per il tessuto agricolo trentino, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni e da numerose realtà familiari che, nel tempo, hanno assunto la forma di società semplice per favorire il ricambio generazionale.
La Provincia autonoma di Trento, mediante delibera 927 del 19/06/2026, ha definito le modalità applicative del nuovo istituto dello scambio di manodopera tra società semplici agricole e tra queste e gli imprenditori agricoli.
L’obiettivo è consentire alle aziende di affrontare i periodi di maggiore intensità lavorativa – come raccolta, potatura, diradamento o espianto – attraverso forme di collaborazione reciproca e mutualistica, mantenendo al contempo piena regolarità nei rapporti di lavoro.
Ecco i requisiti e adempimenti richiesti per le società semplici agricole:
– lo scambio potrà avvenire tra aziende in possesso di fascicolo aziendale validato, iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo 01,02,03 e, nel caso delle società, rientranti nella categoria delle microimprese (ovvero società che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, nel rispetto delle disposizioni concernenti il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e di quant’altro previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE). Restano in ogni caso escluse le imprese agricole o boschive c.d. “senza terra”;
-Potranno essere coinvolti legali rappresentanti, soci, lavoratori dipendenti e familiari formalmente coadiuvanti. Non sono oggetto dell’accordo gli scambi che riguardano i familiari non coadiuvanti
– lo scambio riguarda i lavoratori in forza nella/e società semplici e/o piccolo imprenditore agricolo per i quali siano state effettuate le relative comunicazioni obbligatorie e a condizione che le medesime siano e rimangano in corso di validità per l’intera durata dello scambio.
– lo scambio deve essere gratuito, basato sulla reciprocità tra aziende e non può configurare intermediazione di manodopera. I lavoratori continueranno a rimanere alle dipendenze del proprio datore di lavoro originario, che manterrà gli obblighi retributivi e contributivi.
– particolare attenzione è dedicata alla sicurezza sul lavoro. Le aziende riceventi dovranno garantire che i lavoratori operino in condizioni adeguate, fornendo eventuali informazioni, formazione o addestramento aggiuntivi necessari per le attività da svolgere presso la parte ricevente. Se necessario prima dell’avvio della prestazione, la parte ricevente aggiorna il proprio DVR per adeguarlo rispetto allo scambio.
E’ richiesta dalla Provincia una comunicazione di avvio dello scambio nell’apposito registro tenuto dall’Agenzia del lavoro. La comunicazione può essere effettuata direttamente da una delle parti dell’accordo di scambio ovvero da un soggetto dallo stesso formalmente delegato, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le organizzazioni sindacali. Fino all’attivazione della piattaforma informatica provinciale dedicata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, gli scambi dovranno essere comunicati preventivamente tramite PEC all’Agenzia del Lavoro al seguente indirizzo: scambiomanodopera.agricoltura@pec.provincia.tn.it e in copia ai nostri uffici paghe. indicando le aziende coinvolte, il periodo dello scambio e i luoghi di svolgimento dell’attività, secondo i MODULI qui sotto scaricabili.
Ricordiamo che per lo scambio tra IMPRENDITORI AGRICOLI (non società) NON SERVE la COMUNICAZIONE di cui sopra, ma è sufficiente utilizzabile un modulo di accordo scaricabile qui.
Ricordiamo che per lo scambio tra IMPRENDITORI AGRICOLI (non società) NON SERVE la COMUNICAZIONE di cui sopra, ma è sufficiente utilizzabile un modulo di accordo scaricabile qui.
Per verificare nel dettaglio gli aspetti legati alla fattibilità nei singoli casi e agli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro i nostri uffici sono a disposizione.
| CONTATTI UFFICIO FORMAZIONE-INFORMAZIONE-COMUNICAZIONI
formazione@cia.tn.it – 0461 1730489 (anche whatsapp) UFFICI PAGHE CLES 0463.635003 paghe.cles@cia.tn.it TRENTO 0461.1730482 paghe.trento@cia.tn.it |
