Come vendere i prodotti fatti a mano

Chi è l’Hobbista?

Nel sistema italiano, non esiste una disciplina nazionale specifica per l’hobbistica. Le disposizioni regionali definiscono gli hobbisti come “operatori non professionali che vendono, propongono, espongono, o barattano, in modo sporadico ed occasionale, prodotti di modico valore, per lo più opere della propria creatività o del proprio ingegno”.

In Trentino la legge di riferimento è la legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010, la quale definisce hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell’artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione.

Gli hobbisti devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia per i residenti in un’altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano. Gli hobbisti possono svolgere l’attività di vendita nel corso dei quattro anni di validità del tesserino identificativo e nel limite annuale di quattordici giornate da utilizzare in misura non superiore a otto nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Nell’esercizio dell’attività di vendita gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti.
Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni quattro anni per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica è tenuto ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell’hobbista mediante vidimazione, con timbro e data, in uno degli appositi spazi; la partecipazione protratta per due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata. Decorso il periodo di quattro anni può essere richiesto il rilascio di un nuovo tesserino.

Le caratteristiche principali di un hobbista sono:

• vendita, baratto o scambio di prodotti di modico valore: in Italia il valore di ciascun prodotto non deve superare i 250 euro. In alcune regioni, questo limite può scendere fino a 100 euro. In Trentino il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 2.000 euro e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro.

attività occasionale: l’attività deve essere svolta in modo del tutto saltuario, non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di mezzi. Ad esempio, partecipare a uno o due mercatini all’anno rientra nell’occasionalità, ma non partecipare a tutti i mercatini della regione ogni settimana.

ricavi certificati da ricevuta non fiscale

La differenza cruciale per determinare se è necessario certificare i ricavi solamente tramite ricevuta non fiscale, senza obbligo di partita iva, risiede nel concetto di “abitualità”.
Un’attività è considerata abituale (e quindi richiede la Partita IVA) se è svolta in modo continuativo e professionale, anche se non è l’unica attività svolta.

Esempi per capire la differenza tra attività occasionale e abituale:

• Giulia, che lavora come dipendente e nel tempo libero realizza e vende piccole bomboniere ad amici, opera in modo saltuario e senza abitualità. I suoi introiti sono un piccolo arrotondamento e non la fonte principale di reddito. NON ha obbligo di Partita IVA

• Francesca, ha la passione per i braccialetti fatti a mano, partecipa con frequenza ai mercatini della sua regione e opera su portali di vendita online. Il tempo che dedica è costante e rilevante. Deve avere la Partita IVA perché la sua attività ha caratteristiche di abitualità.

• Sara, disoccupata che dipinge quadri ed espone settimanalmente in spazi espositivi e sui social/marketplace online, ha l’obbligo di Partita IVA.

Adempimenti fiscali per Hobbisti come venditori occasionali (senza Partita IVA):
se rientri tra i soggetti non obbligati alla Partita IVA, la normativa fiscale è relativamente semplice. Gli obblighi in questo caso sono i seguenti:

    • emissione della ricevuta non fiscale: devi emettere una ricevuta ad ogni incasso. Sulla ricevuta deve essere sempre apposta una marca da bollo da 2 euro se l’importo della vendita supera i 77,47 euro. La marca da bollo è a carico del venditore, ma può essere addebitata all’acquirente. Le ricevute non devono essere pre-numerate;
    • conservazione delle ricevute: le ricevute sono utili per attestare la transazione e per la dichiarazione dei redditi;
    • dichiarazione dei redditi: anche senza Partita IVA, i redditi derivanti dall’attività di hobbista devono essere dichiarati. Se non hai altri redditi nell’anno e le tue cessioni non superano i 4.800 euro, potresti essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Altrimenti, se sei, ad esempio, un lavoratore dipendente, dovrai indicare questi redditi nel Quadro RL del Modello Redditi (o Quadro D del 730), come redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/86).

Partecipazione a mercatini e vendita di oggetti:
per vendere nei mercatini occasionali, è necessario avere la documentazione per la “vendita temporanea” da esibire in caso di controlli:

dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà: da presentare al Comune in cui si svolge l’evento, dichiarando l’attività di esposizione e vendita. Puoi trovare il modello presso la pro loco o le associazioni che organizzano i mercatini.

tesserino degli hobbisti: alcune normative regionali o comunali prevedono un tesserino obbligatorio, con costi variabili. Come già evidenziato in provincia di Trento gli hobbisti devono munirsi di un tesserino identificativo.

altra documentazione aggiuntiva: può essere richiesta dai singoli Comuni, come il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

È fondamentale informarsi presso il Comune o l’ente organizzatore del mercatino, poiché le normative variano da regione a regione, da provincia a provincia e da Comune a Comune. Puoi partecipare a più mercatini all’anno, a condizione di non superare i limiti che identificherebbero l’attività come abituale e continuativa.

La vendita online per Hobbisti:
la vendita online per gli hobbisti richiede maggiore attenzione:

siti web personali: un hobbista non può avere un proprio sito internet che esponga prezzi di vendita, altrimenti si rende obbligatorio l’esercizio con Partita IVA. Può, tuttavia, avere un sito vetrina o una pagina social che espone foto e descrizioni degli oggetti senza mostrare i prezzi di vendita. Chi apre un sito per pubblicizzare o vendere prodotti è considerato un commerciante o artigiano e deve sottostare agli obblighi fiscali, contabili e amministrativi che prevedono la Partita IVA.

Marketplace (come Etsy, Subito.it, eBay): gli hobbisti possono utilizzare i Marketplace per esporre i propri prodotti. Tuttavia, la possibilità di rimanere classificati come hobbisti dipende dalla non esposizione continuativa dei prezzi di vendita degli oggetti. Se promuovi continuamente le tue creazioni su questi portali ed esponi i prezzi, sei considerato un imprenditore, commerciante o artigiano e devi operare con Partita IVA.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate:
L’art. 13, comma 1, D.L. n. 34/19 impone ai Marketplace online (operatori che facilitano le vendite a distanza) di trasmettere i flussi di vendita dei propri iscritti all’Agenzia delle Entrate (comunicazione “DAC7”). Una piattaforma online deve segnalare il venditore all’Agenzia delle Entrate se, nell’anno solare, ha:

    • più di 30 vendite oppure
    • incassato oltre 2.000 €

Questi dati servono a monitorare l’attività e individuare venditori che operano di fatto come artigiani o commercianti senza le dovute autorizzazioni. Alcuni portali richiedono obbligatoriamente il numero di Partita IVA. In caso di incongruenze o attività abituale non autorizzata, si rischiano sanzioni per redditi, IVA, e adempimenti aggiuntivi come l’iscrizione al Registro delle Imprese, INPS e INAIL.

Se l’attività di vendita diventa continuativa e organizzata (ad esempio, vendite in e-commerce, con un marchio professionale, o con un’organizzazione di mezzi come un locale o pubblicità), allora siamo in presenza di un imprenditore o commerciante. In questo caso, diventa obbligatorio:

• l’apertura della Partita IVA
• l’iscrizione alla Camera di Commercio (sezione commercianti o artigiani)
• la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al tuo Comune
• la tenuta delle scritture contabili

Si ricorda che in questo caso qualsiasi reddito generato dall’attività è soggetto a tassazione.