Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha istituito un nuovo obbligo per i dirigenti societari: comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha delineato le modalità operative per le Camere di Commercio, estendendo agli amministratori un requisito già previsto per le imprese.
Soggetti interessati
L’obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori di società e si assolve comunicando al Registro delle Imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata personale.
Rientrano tra i soggetti obbligati tutte le figure con poteri di gestione, inclusi i liquidatori (nominati dai soci o dal tribunale), in quanto responsabili dell’amministrazione durante la liquidazione.
Tempistiche e modalità di adempimento
Le tempistiche di adempimento variano in base alla data di costituzione della società:
• Società costituite prima del 1° gennaio 2025: devono adeguarsi entro il 30 giugno 2025
• Società costituite dal 1° gennaio 2025: l’obbligo si applica al momento dell’iscrizione al Registro.
Attenzione: se uno degli amministratori ha finora utilizzato come proprio l’indirizzo PEC aziendale, dovrà dotarsi di un indirizzo personale distinto entro il 30 giugno 2025.
La comunicazione è necessaria anche in caso di nomina o rinnovo di un amministratore o liquidatore, anche se avviene prima del 30 giugno 2025.
Requisiti della PEC
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le caratteristiche che deve avere l’indirizzo PEC dell’amministratore. Il Ministero ha adottato una posizione chiara e netta: l’indirizzo dell’amministratore deve essere distinto da quello dell’impresa. Eventuali sovrapposizioni temporanee vanno corrette sempre entro il termine del 30 giugno 2025.
È invece espressamente consentito che un medesimo soggetto, qualora ricopra la carica di amministratore in più società, possa utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le posizioni.
In presenza di organi amministrativi pluripersonali (come consigli di amministrazione), la circolare precisa che deve essere iscritto un indirizzo PEC distinto per ciascun amministratore, escludendo la possibilità di utilizzare un recapito unico per l’intero organo.
Costi ed esenzioni
L’iscrizione e la modifica della PEC degli amministratori sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria. Tuttavia, se la comunicazione è associata ad altre pratiche (es. deposito di atti), si applicano i costi ordinari.
Sanzioni per inadempienza:
L’omessa indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori ha importanti conseguenze procedurali e sanzionatorie:
• Impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa;
• Comporta la sospensione del procedimento da parte della Camera di commercio, con assegnazione di un termine massimo di trenta giorni per l’integrazione;
• In caso di mancata integrazione nei termini, la domanda viene rigettata.
• Sotto il profilo sanzionatorio è prevista una sanzione amministrativa da €103 a €1.032 (ridotta a un terzo se si adempie entro 30 giorni dalla scadenza).
Cosa succede se l’indirizzo PEC comunicato scade, cioè non è più attivo?
La sanzione già sopra indicata sarà comminata all’amministratore inadempiente, non dovrebbe esservi assoggettata la società, e si applicherà anche in caso in cui è stato cancellato d’ufficio il domicilio digitale non attivo.
La questione per la società potrebbe essere, come anticipato sopra, il rifiuto da parte del Registro Imprese di riferimento di procedere con la pratica di variazione, la sua sospensione o il suo rigetto, che potrebbe comportare un rinvio, eventualmente fuori termine, con conseguenze sanzionatorie.
Si prega gli amministratori di società di contattare i nostri uffici per attivare la nuova PEC ed effettuare la comunicazione.
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