Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo

È operativo il nuovo credito d’imposta destinato alle imprese agricole per compensare una parte dei maggiori costi sostenuti per gasolio e benzina. La misura, introdotta per far fronte all’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti, riconosce un beneficio fino al 20% della spesa ammissibile, calcolata al netto dell’IVA, relativa agli acquisti effettuati nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2026.

Il credito d’imposta è un’agevolazione diversa da un contributo liquidato direttamente sul conto corrente: l’importo riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 per ridurre imposte, contributi e altri debiti versabili con questo modello. Per le imprese interessate è quindi importante valutare non solo l’ammissibilità della spesa, ma anche la possibilità concreta di utilizzare il credito entro la fine dell’anno.

Possono presentare domanda le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che possiedono la qualifica di agricoltore in attività e con fascicolo aziendale validato per l’anno 2026.

Sono ammissibili le spese per gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi e delle attrezzature utilizzati direttamente per l’attività agricola: ad esempio trattori agricoli o forestali, macchine operatrici, macchine per le lavorazioni e la raccolta, sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni e altre attrezzature connesse al ciclo produttivo. Rientra anche il carburante destinato al riscaldamento delle serre, ma esclusivamente quando le serre sono destinate alla coltivazione di piante orticole. Restano invece escluse le spese riferite ad autovetture, mezzi utilizzati per trasporto commerciale non agricolo, attrezzature non direttamente connesse alla produzione agricola.
Particolare attenzione va riservata alle fatture. Alla domanda devono essere associate le fatture elettroniche relative agli acquisti agevolabili. Sono ammesse anche fatture emesse dopo il 31 maggio 2026 quando riguardano carburante consegnato entro tale data. In questo caso devono essere indicati in domanda il numero e la data dei documenti di trasporto o delle bolle di consegna; se il DDT non è richiamato nella fattura, deve essere allegato alla domanda. Per le fatture che comprendono anche altre voci non agevolabili deve essere indicato esclusivamente l’importo effettivamente riferito al carburante ammissibile.

La domanda può essere presentata dal 6 agosto al 30 settembre 2026 esclusivamente attraverso il SIAN, direttamente dall’impresa oppure tramite un Centro di Assistenza Agricola delegato.

Il beneficio teorico è pari al 20% della spesa ammissibile al netto dell’IVA, ma l’aliquota definitiva potrà essere ridotta. Le risorse effettivamente disponibili per le imprese ammontano a 89,8 milioni di euro: se le richieste complessive supereranno questa disponibilità, AGEA applicherà una riduzione proporzionale a tutte le domande ammissibili. Il limite massimo complessivo è comunque fissato a 50.000 euro per impresa nell’ambito del quadro temporaneo europeo di riferimento.

AGEA effettuerà i controlli sulle domande e sulle fatture e adotterà il provvedimento di concessione entro il 20 ottobre 2026. Il credito riconosciuto sarà utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento esclusivamente in compensazione tramite F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, e dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di riportarlo agli anni successivi.

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