Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo

Con l’art. 7 del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022) è stata prevista la proroga del credito d’imposta riferito alle spese sostenute anche durante il terzo trimestre solare dell’anno 2022 (luglio, agosto e settembre) per l’acquisto dei carburanti necessari allo svolgimento dell’attività agricola e della pesca.

Il “bonus carburanti” istituito dal “decreto Ucraina-bis” (leggi qui la notizia) è riservato alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alle spese sostenute nel primo e nel terzo trimestre 2022 per l’approvvigionamento di benzina e gasolio destinati alla trazione dei mezzi impiegati per l’esercizio di quelle attività.
È pari al 20% di quanto speso nei mesi di gennaio, febbraio, marzo,  luglio, agosto e settembre 2022, al netto dell’Iva. Il costo deve essere comprovato attraverso le relative fatture d’acquisto.

Il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, senza applicazione degli ordinari limiti annuali alle compensazioni. La compensazione è possibile da subito solamente dopo il pagamento delle fatture. (in sostanza dopo il sostenimento della spesa). Gli acquisti da considerare, sono quelli relativi al carburante per la trazione dei mezzi utilizzati.

Si precisa che per il terzo trimestre si considerano tutti gli acquisti effettuati entro il 30 settembre 2022, documentati da fattura emessa emessa entro tale data. Per gli associati la cui contabilità e tenuta presso di noi, il calcolo sarà effettuato dall’ufficio contabilità al termine del terzo trimestre, in base alle fatture degli acquisti di carburante effettuati entro il 30 settembre 2022. Per tutti gli altri associati, che volessero essere assistiti al calcolo, sono pregati di contattare l’ufficio contabilità e inviare le fatture di acquisto con i bonifici relativi ai pagamenti delle stesse alla seguente e-mail: fiscoimprese@cia.tn.it.

Il Credito può essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari). Per l’utilizzo in compensazione, quindi, le imprese interessate dovranno identificare l’agevolazione nel modello di pagamento, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (F24), con il codice tributo “6965” (credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17). Lo stesso dovrà essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui si debba procedere al riversamento dell’agevolazione (in caso di maggior fruizione non spettante), nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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