Il regolamento UE 2020/878 ha modificato il formato obbligatorio delle Schede di sicurezza (in sigla SDS) degli agenti chimici: tutte le schede di sicurezza devono essere aggiornate al nuovo modello.
Richiedi ai tuoi fornitori le schede di sicurezza delle sostanze e miscele usate in azienda. Assicurati che le schede abbiano come ultima data di revisione una data successiva al 01/01/2023 e contengano il riferimento al Regolamento UE 2020/878. Ti consigliamo di prendere visione dei punti delle schede 1.1 , 1.4, 3, 11.21 e 12.6 per verificare la congruità e la presenza di eventuali novità a livello di pericolosità della sostanza o miscela utilizzata.
Le novità riguardano:
1. Obbligo di menzionare la presenza di eventuali nanoforme in particolare nella sezione 3 della scheda di sicurezza;
2. Obbligo di menzionare eventuali proprietà di perturbazione del sistema endocrino, nelle sezioni 2.3, 3.2, 11.2.1 e 12.6 (nuove sezioni);
3. Per le miscele soggette a notifica al portale antiveleni, il formulatore deve generare l’identificatore unico di formula UFI che va indicato nella sezione 1.1 della SDS – tale numero diventerà il riferimento per comunicare eventuali avvelenamenti al centro antiveleni;
4. Se disponibili i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele.
Si ricorda inoltre che per le schede destinate all’Italia, a partire dal 1 ottobre 2022 vige l’obbligo, ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2020, di riportare in sezione 1.4 i numeri di telefono dei 10 Centri antiveleni (CAV) attivi 24 ore al giorno.