Danni alle colture causati dalla fauna selvatica: aggiornati criteri e procedure per indennizzi e prevenzione
Con la delibera della Giunta provinciale n. 288 del 27 febbraio 2026 sono stati aggiornati i criteri, le modalità e le procedure per la concessione degli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica diversa dai grandi predatori alle colture agricole, nonché i contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni alle colture.
Gli interventi rientrano nell’ambito della normativa europea sugli aiuti di Stato e sono concessi nel rispetto del regime “de minimis” agricolo, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione. Il limite massimo degli aiuti concedibili viene aumentato portandolo a 50.000 euro nell’arco di tre anni per impresa.
La delibera stabilisce inoltre che l’importo minimo ammissibile a finanziamento, sia in fase di concessione sia in fase di liquidazione, per i danni causati da cinghiali è ridotto a 500 euro (prima per i prati era di 1000 euro).
Gli indennizzi sono riconosciuti fino al 70% del danno accertato dal servizio provinciale competente in materia di agricoltura. Con questa delibere viene previsto che, in caso di danni provocati da cinghiali, la percentuale di indennizzo possa essere elevata fino al 90%.
È inoltre previsto che alla domanda venga allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente gli elementi necessari per la quantificazione degli aiuti de minimis concessi all’impresa unica nel triennio.
Per presentare la richiesta di indennizzo o di contributo, le aziende agricole devono essere in possesso di partita IVA e fascicolo aziendale. Non è invece richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA).
Le modifiche introdotte mirano a rendere più accessibili gli indennizzi e i contributi per la prevenzione dei danni, in particolare per quelli causati dai cinghiali, che si verificano con frequenza nelle aree prative, dove in passato i danni non sempre riuscivano a superare le soglie minime previste per l’accesso al sostegno.
