Contributo per danni da fauna selvatica e per iniziative di prevenzione

Danni alle colture causati dalla fauna selvatica: aggiornati criteri e procedure per indennizzi e prevenzione

Con delibera 288 del 27 febbraio 2026 sono stati modificati leggermente i nuovi criteri per la presentazione di domande di contributo per la prevenzione o l’indennizzo di danni da fauna selvatica esclusi quelli relativi ai grandi predatori ( orso, lupo e lince). In particolare per i soli danni da cinghiale l’importo minimo della spesa è stato ridotto a 500,00 euro e l’indennizzo aumentato al 90%.

Con la delibera n. 288 del 27 febbraio 2026 sono stati aggiornati, con alcune modifiche mirate, i criteri per la concessione dei contributi relativi ai danni causati dalla fauna selvatica, con esclusione dei grandi predatori come orso, lupo e lince. Si tratta di un intervento che introduce miglioramenti soprattutto per le aziende maggiormente esposte, in particolare rispetto ai danni provocati dal cinghiale.

La principale novità riguarda infatti proprio questa tipologia di danno: l’importo minimo ammissibile è stato ridotto a 500 euro, mentre la percentuale di indennizzo è stata aumentata fino al 90% del danno accertato. Una modifica significativa che rende più accessibile il sostegno e più adeguato il ristoro economico per le aziende colpite.
Le imprese agricole possono accedere a due tipologie di intervento: da un lato gli indennizzi per i danni subiti, dall’altro i contributi per realizzare interventi di prevenzione.

Per quanto riguarda gli indennizzi, possono presentare domanda le aziende agricole dotate di partita IVA e con fascicolo aziendale aggiornato. Sono coperti i danni alle colture agricole, con esclusione di quelli causati dall’avifauna. Le soglie minime di accesso restano fissate a 2.000 euro per frutteti e vigneti e a 1.000 euro per le altre colture, mentre come detto scendono a 500 euro nel caso di danni da cinghiale. Il contributo riconosciuto è pari al 70% del danno accertato, percentuale che sale al 90% per i danni causati da questa specie, nel rispetto dei limiti previsti dal regime de minimis, che fissa un massimale di 50.000 euro nell’arco di tre anni.
Le tipologie di danno indennizzabili sono diverse e comprendono, tra le altre, le morsicature o l’asportazione del prodotto, il calpestamento, i danni agli impianti irrigui e alle pacciamature, lo scortecciamento e i danni irreversibili alle piante, oltre ai danni ai seminativi, ai prati e alle gemme. La quantificazione del danno varia in funzione della coltura e dello stadio di sviluppo: nelle orticole da foglia si considera il numero di piante danneggiate, mentre nelle colture da frutto e nei piccoli frutti si tiene conto della quantità di prodotto perso. Nei casi di danni irreversibili a frutteti e vigneti il riferimento è invece il costo di ripristino del materiale vegetale. Per prati, pascoli e seminativi si considerano sia la mancata produzione sia i costi di ripristino.

Le domande di indennizzo devono essere presentate tramite il portale SRTrento entro 60 giorni dal manifestarsi del danno, corredate da documentazione fotografica e firmate digitalmente dal titolare. È importante sottolineare che gli eventuali interventi di ripristino devono essere effettuati solo dopo l’accertamento ufficiale del danno da parte del funzionario incaricato.
Accanto agli indennizzi, la delibera disciplina anche i contributi per la prevenzione dei danni. In questo caso possono presentare domanda sia le singole aziende agricole sia le forme associative, purché in possesso dei requisiti previsti. Le spese ammissibili partono da un minimo di 2.000 euro e possono arrivare fino a 50.000 euro per le aziende singole e fino a 150.000 euro per le forme associate. Sono finanziabili interventi come la realizzazione di recinzioni e sistemi di protezione, con costi parametrati per metro lineare in funzione della tipologia di fauna, oltre alle spese tecniche entro il limite dell’8% e alla manodopera, inclusa quella aziendale se prevista in fase di domanda.
L’intensità del contributo varia in base alla tipologia di beneficiario: è pari al 60% per le forme associative, al 50% per i giovani agricoltori sotto i 40 anni insediati da meno di cinque anni e al 40% per le altre imprese agricole. Le domande devono essere presentate tra il 1 gennaio e il 30 giugno di ogni anno, sempre tramite il portale SRTrento, e gli interventi devono essere realizzati entro un anno dalla concessione del contributo. In fase di rendicontazione è necessario presentare tutta la documentazione di spesa, comprese fatture e pagamenti tracciabili, riportanti il codice CUP.
Le modifiche introdotte vanno nella direzione di rendere più efficace il sistema di sostegno, in particolare per una problematica sempre più rilevante come quella dei danni da fauna selvatica. Rimane tuttavia fondamentale per le aziende prestare attenzione alle tempistiche, alla corretta documentazione e al rispetto delle procedure previste.

Gli uffici CAA restano a disposizione per fornire supporto nella verifica dei requisiti, nella predisposizione delle domande e nella gestione delle pratiche.

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