Con riferimento al Decreto Legislativo (recepimento italiano della “Direttiva Breakfast”) in vigore dal 14 giugno di quest’anno che va ad aggiornare in alcuni aspetti le normative di riferimento per miele, succhi e nettari di frutta, confetture, gelatine e marmellate, latte condensato e disidratato, segnaliamo alcuni degli aspetti più evidenti che cambiano, e rispetto a cui è necessario prendere un’attenta visione per adeguare, se necessario, le etichette dei prodotti.
L’intervento mira, da un lato, a favorire riformulazioni con minore tenore di zuccheri e, dall’altro, a rafforzare gli obblighi informativi, con particolare attenzione a origine e provenienza.
Cosa cambia per i succhi di frutta con la Direttiva Breakfast
In questo caso, l’articolo 2 del decreto 207/2025 modifica il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151, con le disposizioni in materia di succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.
Una prima novità riguarda l’aggiornamento delle tipologie autorizzate di succhi di frutta, introducendo le seguenti categorie:
“succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri”;
“succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri”;
“succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri”.
Queste categorie devono avere il 30% di zuccheri in meno rispetto al prodotto di riferimento.
È stato aggiunto anche un comma 6-ter all’articolo 4, che prevede che – qualora venga utilizzata la dicitura “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti” – essa debba essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti.
Le novità per marmellate e confetture con la Direttiva Breakfast
All’articolo 3, il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207, modifica il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, riguardante le disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta.
La novità più rilevante, in particolare, riguarda l’innalzamento della quantità minima di frutta nelle confetture e nelle confetture extra, ovvero:
da 350 grammi a 450 grammi di frutta per kg di confetture (da 35% a 45%);
da 450 grammi a 500 grammi di frutta per kg di confetture extra (da 45% a 50%).
I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14giugno 2026, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
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