Riportiamo una sintesi dei promemoria per gli allevamenti familiari di avicoli predisposti dal servizio veterinario ASUIT della PAT
DEFINIZIONE DI ALLEVAMENTO FAMILIARE
Attività di allevamento con massimo 50 capi detenuti contemporaneamente, nei quali gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatto salvo la fornitura occasionale di piccoli quantitativi di uova direttamente al consumatore finale e senza cessione di animali se non per l’immediata macellazione (Reg. CE 852/2004, Decreto 11/12/2009).
Per “piccoli quantitativi” si intende un numero di uova inferiore al 50% della produzione annua. Per fornitura “diretta e occasionale” si intende la vendita esclusivamente presso l’allevamento, senza la presenza di cartelli che richiamino “vendita uova” o contenitori esterni all’abitazione/pollaio contenenti uova per la vendita a self service.
REGOLE DA SEGUIRE NELL’ALLEVAMENTO FAMILIARE
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- chi intende attivare un allevamento familiare di avicoli deve richiedere il codice azienda al servizio veterinario competente per territorio (servizio non a pagamento);
- l’allevamento dovrà essere popolato con animali provenienti da un commerciante/svezzatore registrato, il quale cederà gli animali, già vaccinati, accompagnati dall’opportuno documento di accompagnamento (DDA);
- l’allevamento familiare, nel caso in cui gli animali dovessero riprodursi, non può vendere a terzi animali vivi e/o uova da cova;
- le galline, anche se lasciate allo stato brado, devono comunque rimanere dentro un territorio delimitato (recintato o con barrire fisiche invalicabili) ed avere un ricovero per la tutela del loro benessere, dove deporre le uova e poter essere confinate, in spazi adeguati, qualora necessario (DM 30 maggio 2023);
- l’eventuale chiusura dell’allevamento (cessione dell’attività) deve essere comunicata al servizio veterinario competente, entro 7 giorni;
- qualora il numero delle galline detenute dovesse superare il numero di 50 (cinquanta) si dovrà avvisare il servizio veterinario competente poiché, in tale caso, gli obblighi previsti dalla norma di settore diventano più vincolanti.
REGOLE DA SEGUIRE NELL’ALLEVAMENTO FAMILIARE PER LA VENDITA DI UOVA
Chi intende cedere piccoli quantitativi di uova, secondo le regole sopra riportate, dovrà rispettare le buone prassi igieniche di allevamento e controllare lo stato di salute delle galline. La Salmonella rappresenta uno dei principali agenti eziologici delle tossinfezioni alimentari associate al consumo di uova e ovo-prodotti, non opportunamente cotti. L’infezione può essere presente negli animali anche in assenza di sintomatologia clinica evidente e determinare la contaminazione delle uova, con conseguente rischio per la salute pubblica.
Considerato il potenziale rischio sanitario connesso all’utilizzo delle uova è opportuno adottare misure di gestione del rischio ispirate al principio di precauzione, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute del consumatore. Si raccomanda quindi:
– possedere ed applicare il Piano di Autocontrollo semplificato predisposto dal servizio veterinario* con l’esecuzione di almeno un campionamento annuale** per la ricerca delle Salmonelle.
– nell’attività agrituristica: predisporre e applicare procedure finalizzate a garantire un elevato livello di sicurezza alimentare nell’ambito delle attività di autocontrollo relative alla preparazione di alimenti destinati al consumatore finale.
| *PIANO DI AUTOCONTROLLO SEMPLIFICATO |
| È possibile richiedere il fac-simile di Piano semplificato per allevamenti familiari direttamente al Servizio veterinario dell’ASUIT o ai nostri uffici CIA. |
| **CAMPIONAMENTO E ANALISI |
| Il campionamento può essere concordato con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Sezione di Trento (invio di un pool di circa 150 g di feci fresche, che rappresentino tutto l’effettivo, oppure da feci prelevate con l’utilizzo di sovrascarpe) o con altro laboratorio accreditato. Ricordiamo che per i soci CIA sono attive convenzioni sia con Istituto Zooprofilattico sia con Bioanalisi Trentina per analisi e sistema di autocontrollo. |
Qualora invece l’allevatore volesse commercializzare le uova prodotte, senza vincoli, indipendentemente dal numero di animali allevati, dovrà presentare al Servizio veterinario la richiesta di registrazione in banca dati nazionale (BDN) come allevamento ordinario, osservare quanto previsto dal Piano Nazionale per il controllo delle salmonellosi e seguire le regole per l’aggiornamento della BDN (registrare accasamenti, mortalità, …), oltre alla notifica dell’attività di vendita uova attraverso il portale SUAP.
L’allevatore è tenuto a segnalare, al servizio veterinario competente, ogni caso anomalo di moria di animali ed eventuali esiti che confermino la presenza di salmonella nel pollaio.
La presente nota è redatta fatti salvi altri eventuali permessi/pareri di altri enti per la tutela urbana, ambientale (regolamenti comunali, …)
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