BENESSERE ANIMALE: AGGIORNAMENTI SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

AGGIORNAMENTI DI FEBBRAIO 2026

Con il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2025 è stato modificato in parte il Decreto Ministeriale del 6 settembre 2023, in attuazione del D.Lgs. 134/2022 , che introduceva l’obbligo di formazione per operatori, trasportatori e professionisti che operano con animali da reddito. 

La formazione obbligatoria e continua si propone di approfondire le principali malattie animali, incluse quelle trasmissibili all’uomo, evidenziandone i rischi di diffusione, gli oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione. Saranno poi trattati gli argomenti relativi ai principi di biosicurezza, all’interazione tra sanità animale, benessere animale, alla salute umana, le buone prassi di allevamento e la resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica.

Per gli operatori la durata del corso è di 18 ore e il termine per completare il primo percorso formativo è fissato al 31 dicembre 2026 per tutti coloro che erano già attivi alla data del 01 gennaio 2024.
Coloro che invece hanno iniziano o iniziano l’attività dopo il 1 gennaio 2024 devono completare il corso entro 24 mesi dall’avvio dell’attività.

Sono esentati da tale obbligo gli allevamenti familiari nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale.
L’allevamento familiare è previsto dal manuale operativo per equini, bovini, ovini e caprini, suini, pollame, conigli, apicoltura. Nello stesso stabilimento possono coesistere allevamenti familiari di più specie, ma per la stessa specie può essere presente un solo allevamento familiare e non possono coesistere allevamenti familiari ed ordinari.
Tale tipologia di allevamento è prevista solo per le seguenti specie e numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente:
a) bovini: con un massimo di 3 capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione;
b) equini: con un massimo di 3 capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione;
c) ovini e caprini: con un massimo di 9 capi, complessivi tra ovini e caprini;
d) suini: con un massimo di 4 capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri;
e) pollame: con un massimo di 50 capi,
f) conigli: con un numero massimo di 20 fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni;
g) api: con un numero massimo di 10 alveari.

In caso di società l’obbligo formativo è in capo al rappresentante legale, mentre in caso di ditte individuali l’obbligo ricade sul titolare. E’ possibile delegare formalmente all’adempimento dell’obbligo formativo una persona fisica incaricata nella gestione degli animali detenuti.

L’operatore che detiene animali appartenenti a gruppi di specie o specie diverse è tenuto a frequentare un programma formativo per ogni gruppo specie, fatte salve le aziende agrituristiche che allevano più specie di animali per le quali la formazione sarà svolta sulla specie prevalente.
I gruppi/specie sono:
– ungulati ( bovini, ovini, caprini, suini)
– pollame e altri volatili
– lagomorfi
– animali terrestri invertebrati inclusi gli animali di elicicoltura
– animali di apicoltura
– animali di acquacoltura

La formazione dovrà poi essere aggiornata. Gli operatori devono frequentare un corso di aggiornamento di sei ore ogni 5 anni.

Qui la piattaforma ufficiale di tutti i corsi disponibili https://pinfoa.izsler.it/