Colpo di fuoco batterico: misure di contenimento. Anno 2022

Misure fitosanitarie di contenimento nel territorio della Provincia autonoma di Trento contro il colpo di fuoco batterico

Il Colpo di fuoco batterico è una malattia causata dal batterio Erwinia amylovora, ed è considerata una delle più gravi e pericolose malattie infettive delle Rosacee Pomoidee e per questo sottoposta all‘obbligo sia di notifica che di lotta.

La diffusione del batterio avviene per mezzo del materiale vegetale e di propagazione infetti (anche senza sintomi visibili). Dai cancri e dagli organi infetti il batterio può fuoriuscire ed evadere sotto forma di goccioline di essudato che contiene cellule vive del batterio, elementi di diffusione nell’ambiente. Il batterio può entrare solo da ferite o dal fiore e si diffonde tramite: vento, piogge, insetti, api e uccelli. L’uomo può contribuire alla diffusione del patogeno attraverso le operazioni colturali in particolare tagli e potature. Il batterio può sopravvivere anche a lungo, senza causare malattia, sia sulle superfici degli organi della pianta che all’interno dei tessuti vascolari e in condizioni favorevoli dare origine ai sintomi. La moltiplicazione del batterio è favorita da umidità relativa superiore al 60% con temperature comprese tra i 15 e i 32°C associate anche a nebbia, pioggia, rugiada e grandine.

Ricordiamo le seguenti MISURE FITOSANITARIE PER IL CONTENIMENTO del Colpo di fuoco:

1. La lotta contro il colpo di fuoco batterico e il suo agente patogeno Erwinia amylovora è obbligatoria su tutto il territorio provinciale.

2. Sono piante specificate (piante ospiti) di Erwinia amylovora le piante da impianto, piante da frutto, piante ornamentali e spontanee e i loro materiali di moltiplicazione (escluse le sementi e gli ibridi riconosciuti non sensibili al patogeno), coltivate e spontanee, afferenti ai seguenti generi:
Amelanchier Medik. (pero corvino);
Chaenomeles Lindl. (cotogno giapponese);
Cotoneaster Medik. (cotognastro);
Crataegus Tourn. ex L. (biancospino);
Cydonia Mill. (cotogno);
Eriobotrya Lindl. (nespolo del Giappone);
Malus Mill. (melo);
Mespilus Bosc ex Spach (nespolo);
Photinia davidiana Decne.,
Pyracantha M. Roem. (agazzino);
Pyrus L.(pero);
Sorbus L. (sorbo).

3. E’ fatto obbligo a chiunque di segnalare tempestivamente ogni caso sospetto di colpo di fuoco batterico al Servizio fitosanitario provinciale o al Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione (i contatti riportati qui https://fitoemergenze.fmach.it/colpo-di-fuoco)

4. A seguito di conferma di presenza dell’agente patogeno Erwinia amylovora è fatto obbligo a chiunque (frutticoltori, vivaisti, commercianti all’ingrosso, responsabili di garden center, manutentori del verde, proprietari o conduttori di impianti frutticoli, orti, giardini, parchi, siepi, alberature e terreni sui quali sono presenti piante ospiti sintomatiche al colpo di fuoco batterico) e su tutto il territorio provinciale:
– di estirpare immediatamente ogni pianta infetta gravemente compromessa;
– di procedere al taglio a 70 cm al di sotto del sintomo qualora localizzato solo su parte della pianta;
– di distruggere mediante bruciatura tempestiva in loco se possibile, altrimenti in un altro luogo adeguato, tutto il materiale vegetale derivante dall’estirpazione e dal taglio di piante infette. Per l’eventuale trasporto del predetto materiale in un altro luogo idoneo devono essere utilizzati sacchi contenitivi che isolino il materiale da distruggere evitando comunque un’ulteriore diffusione dell’agente patogeno.
Al termine delle operazioni tutti gli strumenti e macchinari, nonché il vestiario utilizzati devono essere sterilizzati in modo idoneo per via chimica o fisica.
Successivamente all’eradicazione, spetta al proprietario dell’impianto interessato o a chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo, provvedere ad effettuare dei controlli periodici e adottare tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori infestazioni.
Da un appezzamento con presenza di piante sintomatiche è vietato trasportare all’esterno piante ospiti o loro parti.

5. Nei territori dei Comuni amministrativi riportati nel seguente elenco (ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (limitatamente alla frazione di Bosentino), CALCERANICA, CALDONAZZO, LEVICO TERME, NOVALEDO, PERGINE VALSUGANA, TENNA) è vietata la messa a dimora delle piante ornamentali appartenenti ai generi individuati al precedente punto 2.

6. Per quanto concerne i limiti di movimentazione degli apiari sul territorio provinciale valgono le disposizioni specifiche adottate con Determinazione n° 3317 del 4 aprile 2022.

 

Si segnala il seguente sito della Fondazione Mach sulle emergenze fitosanitarie https://fitoemergenze.fmach.it/, dove è possibile trovare molte informazioni in merito.

Per aiutare i cittadini a riconoscere i sintomi del colpo di fuoco batterico e segnalare eventuali piante infette, la Fondazione Edmund Mach in stretto raccordo con l’Ufficio fitosanitario della Provincia autonoma di Trento ha attivato il numero Whatsapp 335 8484120. A questo numero si possono inviare le fotografie dei sintomi e altre informazioni utili per il riconoscimento per ricevere in breve tempo la risposta degli esperti ed eventuali indicazioni.