Aggiornamento 7 maggio 2025
CONAI condivide interpretazione confederale: non sono imballaggi, ma mezzi di produzione. Onere applicabile solo alla vendita al consumatore finale
Comunicato Stampa di CIA- AGRICOLTORI ITALIANI
Roma, 7 mag – I vasi da florovivaismo utilizzati negli scambi B2B (business to business) sono mezzi di produzione e non imballaggi e, quindi, non sono soggetti al Contributo Ambientale CONAI (CAC), che è applicabile soltanto nelle vendite B2C (business to consumer). Questo il risultato fondamentale dell’azione di Cia-Agricoltori Italiani, che da tempo è impegnata a sostenere la corretta interpretazione della normativa sugli imballaggi.
Le azioni intraprese dalla Confederazione – dalle lettere inviate al Ministero dell’Ambiente e al CONAI fino al tavolo di confronto promosso dal MASE – hanno portato infatti a nuovi sviluppi. In particolare, il CONAI ha condiviso l’interpretazione di Cia, riconoscendo che i vasi per le aziende florovivaistiche rappresentano beni indispensabili per la crescita delle piante e non strumenti destinati al mero trasporto e commercializzazione.
Parallelamente, è stato avviato un dialogo con la Commissione per ottenere chiarimenti sul Regolamento Ue 2025/40 sugli imballaggi, al fine di definire in modo preciso le competenze, le responsabilità e la copertura dei costi di gestione e raccolta.
Inoltre, è in fase di elaborazione un documento congiunto tra CONAI e PolieCo, da sottoporre al Mase, che definirà le modalità di gestione a fine vita dei vasi e proporrà misure per contrastare gli acquisti non tracciati e la concorrenza sleale, per Cia anche con l’obiettivo di ridurre al minimo gli oneri per le imprese del settore.
L’impegno profuso negli anni da Cia, insieme alla sua associazione Florovivaisti Italiani, ha permesso finora di evitare l’applicazione del CAC. Adesso l’obiettivo è orientare le decisioni future verso una gestione efficiente del Contributo Ambientale, con il minor impatto burocratico per le aziende florovivaistiche ed evitando forme di concorrenza sleale tra i paesi Ue.
Cia continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della situazione, con gli occhi puntati sul 30 giugno, termine del periodo transitorio stabilito dal CONAI per l’applicazione del CAC.
“Questo è un risultato importante, che premia la nostra determinazione nel far valere le ragioni di un settore strategico del Made in Italy che vale oltre 3 miliardi, conta 27 mila aziende e dà lavoro a 100 mila addetti -dichiara il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini-. Continueremo a lavorare per garantire che la normativa sia applicata in modo corretto ed equo, sostenendo le imprese del settore e promuovendo la sostenibilità ambientale”.
Aggiornamento aprile 2025 Nuove disposizioni CONAI sui vasi in plastica per fiori e piante
Il CONAI ha emanato una nuova circolare in data 24 febbraio 2025 riguardante del Contributo Ambientale CONAI (CAC) sui vasi in plastica per fiori e piante All. 1 (in allegato sotto).
La nuova circolare introduce importanti novità per i produttori florovivaisti, stabilendo che:
– Sono considerati imballaggi i vasi in plastica con spessore parete fino a 0,5 mm. Su
questi vasi si applica il CAC.
– Non sono considerati imballaggi i vasi con spessore parete superiore a 0,5 mm, a meno che non siano destinati alla vendita con la pianta.
In questo caso, l’utilizzatore finale del vaso (il produttore della pianta) può decidere se considerarlo imballaggio o meno. Se lo considera imballaggio, deve inviare una specifica attestazione al fornitore del vaso. Il CONAI si riserva di rendere disponibile l’attestazione in futuro.
I vasi considerati imballaggi devono essere etichettati con etichetta ambientale. L’applicazione del CAC per i vasi decorre dal 1° marzo 2025. È previsto comunque un periodo di tolleranza fino al 30 giugno 2025 per consentire agli operatori di adeguarsi. Fino al 30 settembre 2025 non saranno applicate sanzioni per eventuali errori, fermo restando il pagamento del CAC dovuto.
Il valore del CAC è quello previsto per gli imballaggi in plastica e varia in funzione del peso e del materiale dei vasi. Per maggiori dettagli, occorre consultare la Guida CONAI sul sito www.conai.org .
CIA – Agricoltori Italiani ha espresso la propria contrarietà a questa nuova normativa, in quanto riteniamo che l’applicazione del CAC sui vasi in plastica per fiori e piante comporti un ingiustificato aggravio burocratico per le aziende del settore, senza considerare le specificità del bene “pianta viva”.
Il vaso, infatti, non è un semplice imballaggio, ma un elemento essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo della pianta e mezzo di produzione imprescindibile per il settore.
Inoltre, l’applicazione del CAC in Italia rischia di incidere negativamente sulla competitività delle imprese italiane rispetto ai produttori europei che, al momento, non applicano il CAC con le medesime disposizioni.
CIA ha chiesto al MASE di sollecitare un chiarimento definitivo in sede europea sulla definizione di imballaggio/non imballaggio per i vasi da fiori e piante e, in attesa di tale chiarimento, di sospendere l’applicazione della circolare CONAI.
Sottolineiamo a tal proposito che la questione potrebbe avere sviluppi in futuro con l’applicazione del nuovo Regolamento per gli imballaggi e rifiuti di imballaggio che entrerà in vigore ad agosto 2026.
in Allegato:
Circolare CONAI del 24/02/2025
Lettera di CIA – AGRICOLTORI ITALIANI al MASE
VADEMECUM per contributo CONAI sui vasi in plastica per fiori e piante
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Di seguito si riportano per completezza i precedenti articoli sul tema a cura del Settore Politiche Agroambientali e Sicurezza Alimentare e del Settore Politiche della Qualità di Cia-Agricoltori Italiani
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Aggiornamento luglio 2024 Ulteriore proroga di sospensione contributo CAC per i vasi in plastica – Florovivaismo fino al 28 febbraio 2025
Alla base del nuovo rinvio del Conai ci sono alcune motivazioni dovute alle procedure di adozione dei testi legislativi europei. Nella fattispecie la versione della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio – 2022/0396 (COD) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e abroga la direttiva 94/62/CE – (in breve PPWR), accordata ai triloghi è stata approvata formalmente dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile 2024. Tuttavia i testi elencati devono ancora sottostare alla revisione linguistica ed essere confermati nuovamente dalla plenaria del Parlamento (una formalità). Solo successivamente il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del PE su tale base.
Al momento la versione concordata ai triloghi e approvata dal PE prevede che:
Come imballaggi vengono considerati: Vasi da fiori e piante da usare solo per la vendita e il trasporto
Come NON imballaggi: Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, utilizzati nel quadro di relazioni tra imprese nelle varie fasi di produzione oppure destinati a essere venduti con la pianta
In conclusione, occorre attendere la formazione degli organi della 10a legislatura e che la revisione linguistica abbia luogo prima che il corrigendum della proposta di regolamento emendata possa essere definitivamente approvata dalla Plenaria del Parlamento e quindi dal Consiglio.
Con ogni probabilità è questo motivo che il CONAI ha esteso la proroga dell’esenzione fino a fine febbraio 2025, in attesa della certezza legislativa e della pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.
Il Conai ha comunicato la proroga della scadenza per il contributo sui vasi in plastica per il florovivaismo procrastinando l’applicazione al 28 febbraio 2025
La circolare del Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi del 14/12/2022, definisce (per la prima volta) i vasi in plastica destinati a contenere fiori e piante come “imballaggi” e, pertanto, assoggettati sia al contributo ambientale (CAC) che all’etichettatura ambientale, secondo le casistiche e le esenzioni previste nel testo.
Prima di tale circolare, il bene “vaso in plastica” non era da considerarsi un imballaggio bensì come un fattore di produzione imprescindibile data la natura delle produzioni del settore florovivaistico. Nella circolare in sostanza sono considerati come imballaggi tutti i vasi in plastica aventi uno spessore al di sotto di 0,8mm. Ma è introdotta l’esenzione al pagamento (che è a carico del produttore dell’imballaggio) nel caso l’utilizzatore (produttore florovivaista) dichiari che lo stesso è riutilizzato nel circuito Btob, mediante un modello di attestazione da inviare contestualmente al produttore dei vasi e sia al Conai. Il modello di attestazione sarà reso pubblico prima dell’entrata in vigore dell’obbligo che è prevista per il 1° luglio 2023.
Con informativa del 28/06/2023 lo stesso CONAI, in accoglimento delle richieste pervenute dalla aziende e dalle principali associazioni di categoria, sospende la procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del contributo CAC per i vasi di plastica fino al 31 dicembre 2023.
Le ulteriori esenzioni previste nella circolare riguardano i vasi sopra lo spessore di 0,8 mm che dunque NON SONO IMBALLAGGI e i vasi venduti vuoti.
Nelle more dell’applicazione della definizione rientra anche l’etichettatura ambientale prevista per tutti gli imballaggi per la vendita dei prodotti al consumatore finale.
In allegato la circolare del Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi (All.1)
circolare del Conai data 03/07/2024 per cui si SOSPENDE l’applicazione del Contributo (All. 2) fino al 28 FEBBRAIO 2025
Maggiori specifiche nelle slide del seminario tecnico del 17 gennaio 2023 convocato dal CONAI
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