Etichettatura ambientale degli imballaggi

Rev. Luglio 2023

Si informa che è stato pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica il decreto ministeriale n. 360 del 28.09.2022, che adotta le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.”  (Sono consultabili qui il decreto e le Linee Guida).

Tale pubblicazione è in relazione all’obbligo, dal primo gennaio 2023, di etichettatura degli imballaggi secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.) in attuazione delle normative comunitarie.
Le Linee Guida ministeriali ricalcano sostanzialmente i contenuti di quelle messe a punto dal Conai e di cui vi avevamo già informato; sono di facile lettura, con casistiche, esempi e risposte a quesiti. Si ricorda inoltre che sul sito del Conai è presente un’area dedicata – all’indirizzo https://www.etichetta-conai.com/ – in cui sono riportati i documenti, le faq, i webinar organizzati da Conai e quant’altro può essere utile sull’argomento. Si ricorda che la finalità della normativa è facilitare la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo e dare una corretta informazione al consumatore sulle destinazioni finali degli imballaggi. A tale proposito gli obblighi previsti sono sostanzialmente due:
l’indicazione – che è in capo al produttore dell’imballaggio – della natura dei materiali che costituiscono l’imballaggio, attraverso una specifica codifica alfanumerica. Questo obbligo riguarda tutti gli imballaggi (sia quelli destinati al circuito B2B sia quelli destinati al consumatore) e segue l’imballaggio durante tutto il suo ciclo di vita;
l’indicazione destinata a supportare il consumatore nella raccolta differenziata (che riguarda solo i prodotti destinati ai consumatori). Questo secondo obbligo ricade, come specificato nella
circolare MiTE 52445/2021, anche in capo agli utilizzatori di imballaggi, ovvero a coloro che utilizzano gli imballaggi per immettere sul mercato nazionale i propri prodotti.

Come riporta inoltre la circolare MiTE 52445/2021, non essendoci ancora armonizzazione a livello europeo, gli obblighi in oggetto riguardano esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo
nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti ed importati in Italia. Sono quindi esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino.
Si ricorda poi che, seppure l’operatività degli obblighi di etichettatura decorrerà dal 1 gennaio 2023, le aziende potranno tuttavia utilizzare, fino al loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi alle nuove norme. Potranno essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati prima del 31.12.2022, oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggi dai propri fornitori prima del 31.12.2022. Farà fede la data dei documenti di consegna.

Da sottolineare infine che gli imballaggi, come risulta dalle linee guida, devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, e che è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.

Informativa a cura del Settore Politiche Agroambientali e Sicurezza Alimentare e del Settore Politiche della Qualità di Cia-Agricoltori Italiani

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SPECIFICA VASI IN PLASTICA PER FIORI/PIANTE

La circolare del Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi del 14/12/2022,  definisce (per la prima volta) i vasi in plastica destinati a contenere fiori e piante come “imballaggi” e, pertanto, assoggettati sia al contributo ambientale (CAC) che all’etichettatura ambientale, secondo le casistiche e le esenzioni previste nel testo.

Prima di tale circolare, il bene “vaso in plastica” non era da considerarsi un imballaggio bensì come un fattore di produzione imprescindibile data la natura delle produzioni del settore florovivaistico. Nella circolare in sostanza sono considerati come imballaggi tutti i vasi in plastica aventi uno spessore al di sotto di 0,8mm. Ma è introdotta l’esenzione al pagamento (che è a carico del produttore dell’imballaggio) nel caso l’utilizzatore (produttore florovivaista) dichiari che lo stesso è riutilizzato nel circuito Btob, mediante un modello di attestazione da inviare contestualmente al produttore dei vasi e sia al Conai. Il modello di attestazione sarà reso pubblico prima dell’entrata in vigore dell’obbligo che è prevista per il 1° luglio 2023.
Con informativa del 28/06/2023 lo stesso CONAI, in accoglimento delle richieste pervenute dalla aziende e dalle principali associazioni di categoria, sospende la procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del contributo CAC per i vasi di plastica fino al 31 dicembre 2023.

Le ulteriori esenzioni previste nella circolare riguardano i vasi sopra lo spessore di 0,8 mm che dunque NON SONO IMBALLAGGI e i vasi venduti vuoti.

Nelle more dell’applicazione della definizione rientra anche l’etichettatura ambientale prevista per tutti gli imballaggi per la vendita dei prodotti al consumatore finale.

In allegato la circolare del Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi (All.1)

e la successiva circolare del Conai datata 28/06/2023 per cui si SOSPENDE l’applicazione del Contributo (All. 2) fino al 31 dicembre 2023

Maggiori specifiche nelle slide del seminario tecnico del 17 gennaio 2023 convocato dal CONAI

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Di seguito si riportano per completezza i precedenti articoli sul tema a cura del Settore Politiche Agroambientali e Sicurezza Alimentare e del Settore Politiche della Qualità di Cia-Agricoltori Italiani

DL Milleproroghe – Proroga applicazione degli obblighi (notizia pubblicata in marzo 2022)

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 del c.d. DL Milleproroghe. Il testo propone una serie di modifiche al decreto-legge approvato dal governo il 30 dicembre scorso, tra cui l’ulteriore proroga dei termini di applicazione degli obblighi in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi.

In particolare:
1. La sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. Pertanto l’obbligo di etichettatura degli imballaggi che sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, è prorogato al 1° gennaio 2023.
2. Esaurimento delle scorte: i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
3. Regolamento tecnico: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della transizione ecologica adotterà, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale.

Si ricorda che su tutti gli aspetti, normativi, interpretativi ed operativi, concernenti l’argomento, il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha aperto un sito dedicato, https://www.etichetta-conai.com/ nel quale sono pubblicati i documenti, le faq, i webinar organizzati da Conai in questo periodo e quant’altro può essere utile per affrontare la questione.

Promemoria e nuovi chiarimenti a cura del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio di Cia-Agricoltori Italiani

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi immessi  sul territorio nazionale, adempimento introdotto dal D.Lgs. 116/2020 che, all’art. 3 comma 3 lettera c, ha modificato il comma 5 dell’art. 219 del Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), che ora ha questa formulazione: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili ed in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

La norma dispone quindi che tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia, sia che essi siano primari, secondari o terziari, devono prevedere codifica alfanumerica come da Decisione 129/1997/CE che identifica il tipo di materiale (codifica europea). Se poi gli imballaggi sono destinati al consumatore finale (circuito B2C), oltre alla codifica alfanumerica dovrà essere indicata in forma estesa anche la tipologia di materiale di imballaggio e la destinazione in raccolta differenziata.

Una nota del ministero della transizione ecologica del 17 maggio 2021 ha chiarito alcuni aspetti applicativi della norma. Tra questi, particolarmente sentito è quello dei soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, dal momento che (art. 261 del Codice Ambientale) “a chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’art. 219 comma 5” è applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro”. A questo proposito la nota del MiTE chiarisce che la responsabilità di identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della specifica codifica alfanumerica è in capo al produttore dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, in quanto è il produttore che ha piena contezza dell’effettiva composizione dell’imballaggio stesso. Al contrario, la responsabilità della corretta etichettatura ambientale degli imballaggi, per facilitare la raccolta, il riutilizzo ed il riciclaggio degli stessi e per dare una corretta informazione al consumatore, ricade anche in capo all’utilizzatore degli imballaggi, cioè al soggetto economico che utilizza gli imballaggi per confezionare il prodotto che immette sul mercato, anche in maniera condivisa tra produttore ed utilizzatore dell’imballaggio, qualora così disciplinato da accordi commerciali e contrattuali tra i due operatori.

Altri aspetti che sono stati chiariti, riguardano gli imballaggi neutri, in particolare da trasporto; preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione; imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione; imballaggi destinati all’esportazione.

In particolare per imballaggi di piccole dimensioni (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2) si può ricorrere a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

Un punto importante riguarda la gestione delle scorte: al fine di evitare inutili sprechi, sarà possibile utilizzare le scorte in magazzino di imballaggi anche vuoti (acquistati entro il 31/12/2021) fino ad esaurimento. Non sono previsti limiti di tempo per il periodo di gestione delle scorte. Anche le etichette, che sono classificate come imballaggi, potranno essere utilizzate fino ad esaurimento scorte.

Si ricorda infine che su tutti gli aspetti, normativi, interpretativi ed operativi, concernenti l’argomento, il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha aperto un sito dedicato, https://www.etichetta-conai.com/ nel quale sono pubblicati i documenti, le check-list, le faq, i webinar organizzati da Conai in questo periodo e quant’altro può essere utile per affrontare la questione. All’interno di questo sito inoltre, è disponibile un Tool online E-tichetta, fruibile direttamente dalle imprese, che permette, previa registrazione, di creare in autonomia un’etichetta ambientale conforme ai riferimenti normativi esistenti.

Anche la CCIAA di Trento offre un servizio dedicato. Sul sito https://www.tn.camcom.it/imprenditore/tutela-e-regolazione-del-mercato/sportello-etichettatura-e-sicurezza-alimentare è possibile inviare propri quesiti accedendo al portale nazionale etichettatura e sicurezza alimentare.

Cliccando QUI è possibile scaricare anche la prima informativa di maggio 2021

REV_07.2023