Sospensione pagamenti

Sospensione pagamenti marzo-maggio (Decreti Liquidità e Cura Italia)

a cura dell’ufficio fiscale CIA Trentino
(seguono, nell’ordine, nota di data 11/04 relativa a Decreto Liquidità e sospensioni pagamenti aprile-maggio 2020 e nota di data 18/03 relativa a Decreto Cura Italia e sospensioni di marzo 2020)

Decreto Liquidità: sospensione pagamenti aprile e maggio 2020 (nota di data 11 aprile 2020)

Il D.L. 23 del 08-04-2020, entrato in vigore il giorno dopo, detto anche Decreto Liquidità, ha sancito una ulteriore proroga dei versamenti del 16 aprile e del 18 maggio (il 16 è sabato) che va ad aggiungersi alla sospensione già prevista con il D.L. 18/2020 (D.L. CuraItalia) che riguardava i pagamenti dello scorso marzo.

Cosa viene sospeso
Le imposte oggetto della sospensione sono:
– ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta oltre a contributi previdenziali ed assistenziali ed INAIL (F24 dipendenti);
– IVA.
Non è spostata la scadenza del ritenute a titolo di acconto effettuate a carico di lavoratori autonomi.

Chi ne può beneficiare
Al contrario del precedente precetto normativo, il nuovo Decreto non pone in essere una sospensione indiscriminata per tutte le imprese ma essa va ad applicarsi con delle limitazione.
Innanzitutto deve essere valutata la dimensione aziendale dividendo le aziende che hanno superato i 50 milioni di Euro di ricavi nell’anno 2019 dalle altre.
Visto che a cui è rivolta la presente sono sicuramente tutte sotto tale soglia si passa ad ulteriori e più specifiche valutazioni:
– per la scadenza del 16 aprile si deve confrontare il fatturato del solo mese di marzo 2020 con quello dello stesso mese del 2019. Se il calo è stato superiore al 33% l’azienda può sospendere il versamento;
– per la scadenza del 18 maggio si deve confrontare il fatturato del solo mese di aprile 2020 con quello dello stesso mese del 2019. Se il calo è stato superiore al 33% l’azienda può sospendere il versamento.
Il fatturato è un concetto diverso rispetto al volume d’affari e vanno incluse, in mancanza di divese indicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, le fatture che solitamente non vengono conteggiate nel V.A. ossia quelle per vendite di beni strumentali o per passaggi interni. Vanno naturalmente sommati anche i corrispettivi.
Inoltre, per aziende multi-attività (es.: az. Agricola + agritur) si dovrà prendere in considerazione l’ammontare complessivo senza distinzione delle varie attività.

Quando pagare
La sospensione ha effetto fino a giugno. Quindi le imposte non versate ad aprile e maggio dovranno essere comunque pagate tutte il 30 giugno prossimo oppure in 5 rate mensili di pari importo e senza interessi, fino ad ottobre 2020. Si ricorda che in tali date andranno a sommarsi i versamenti eventualmente sospesi a marzo.
Per questo motivo, pur essendo consci della drammaticità della congiuntura economica, se la situazione finanziaria aziendale presente e quella prevista in futuro lo permette, si consiglia il rispetto delle scadenze ordinarie onde evitare, a fine giugno e nei mesi successivi, un aggravio della liquidità aziendale, visto che i pagamenti saranno comunque pretesi dall’Erario.

Cosa farà C.I.A
Visto il poco tempo a disposizione per affrontare la prima scadenza di versamento di aprile per le verifiche sopra indicate (calo fatturato marzo 2020 / marzo 2019 sup. 33%), CIA provvederà a contattare prioritariamente le aziende che si pongono direttamente sul mercato senza l’intermediazione della cooperazione, (es.: ditte che fanno vendita diretta, agritur, ecc…) e che sicuramente hanno subito cali di fatturato.
Per le aziende che producono per le cooperative o per le quali teniamo solo il servizio paghe, visto che il calo di fatturato non dovrebbe presentarsi si chiede cortesemente di contattare tempestivamente gli uffici fiscali di riferimento per le verifiche necessarie alla fruizione della proroga.
In ogni caso, in base ai dati in nostro possesso, faremo il possibile per effettuare verifiche su tutti i soggetti di cui teniamo la contabilità.

Decreto “Cura Italia”: sospensione pagamenti del 16 marzo (nota di data 18 marzo 2020)

Il decreto “Cura Italia”, finalmente pubblicato in Gazzetta, ha sancito la sospensione dei pagamenti allo Stato, con delle precisazioni che hanno modificato la sostanza di quanto già anticipato:
• il limite di due milioni di Euro per l’anno 2019 oltre il quale il versamento è rinviato di 4 giorni (20/03/2020 anziché 16/03/2020), non è il volume d’affari ma bensì il totale dei compensi, che per le imprese in regime di contabilità ordinaria può anche differire di molto visto che i ricavi/compensi devono essere stanziati per competenza e non sono solamente quelli fatturati. Ciò non tocca il mondo delle imprese in contabilità semplificata, come quelle agricole, salvo opzioni o casi particolari (passaggi interni o cessione di beni amm.zabili), in quanto il totale dei ricavi coincide con il volume d’affari. Chi invece non supera la soglia anzidetta il termine è fissato al 31 maggio con possibilità di effettuare pagamenti rateizzabili fino a 5 tranche mensili.
• i versamenti verso lo Stato (Erario, Inps ed Inail) oggetto della sospensione solo quelli con scadenza nel mese di marzo, più precisamente dal 08 al 31 marzo. Pertanto, al momento le scadenze di aprile sono in essere anche se è già stato annunciato un Decreto che le prorogherà di cui tuttavia non si conoscono ancora i termini.