Dichiarazione di giacenza vino e mosti

Come tutti gli anni entro il 10 settembre le aziende soggette devono presentare la dichiarazione di giacenza di vino presenti al 31 luglio. Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte a sanzioni per ritardata presentazione.
La dichiarazione può essere presentata direttamente nel SIAN tramite le ordinarie modalità di compilazione, oppure in maniera facoltativa in modalità web service direttamente dal registro vini.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio.
La dichiarazione è obbligatoria se si hanno quantitativi di prodotti vitivinicoli in giacenza alla data del 31 luglio; tuttavia è possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:
– I consumatori privati;
– I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi,
– I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.