Dichiarazione di giacenza vino e mosti 2025

Come tutti gli anni entro il 10 settembre le aziende soggette devono presentare la dichiarazione di giacenza di vino presenti al 31 luglio.

La dichiarazione può essere presentata direttamente nel SIAN tramite le ordinarie modalità di compilazione direttamente dall’azienda o tramite i CAA oppure in maniera facoltativa in modalità web service direttamente dal registro vini.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio.
La dichiarazione è obbligatoria se si hanno quantitativi di prodotti vitivinicoli in giacenza alla data del 31 luglio; tuttavia è possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:
– I consumatori privati;
– I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi

(sono piccoli quantitativi le vendite: di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. Le vendite di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.)

– I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri

Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni di cui all’articolo 48 del regolamento delegato e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli uffici CAA sono a disposizioni per ulteriori informazioni.

CONTATTI UFFICI CAA – Centro Assistenza Agricola

Trento: caa.trento@cia.tn.it – 0461 1730485

Cles: caa.cles@cia.tn.it – 0463 422140

Rovereto: caa.rovereto@cia.tn.it –0464 424931

Borgo: caa.borgo@cia.tn.it –0461 757417