Invio fatture differite

Fatture differite: si ritorna alle vecchie abitudini

Con la circolare 14/E dello scorso mese di giugno, e successivi messaggi di carattere tecnico ad Assosoftware, l’Agenzia aveva messo nero su bianco le regole per la datazione delle fatture differite, lasciando però alcuni dubbi e perplessità. Infatti veniva data la facoltà al contribuente di inserire come data fattura quella dell’ultimo ddt del mese. Ad esempio per una ditta che ha consegnato merci nei giorni 8, 15 e 26 di maggio la data fattura doveva essere datata 26 maggio. In alternativa la fattura poteva essere emessa e datata anche in un giorno successivo (es.: 31 maggio o 3 giugno) ma l’invio telematico doveva essere effettuato entro il giorno indicato come data documento.

Questa prassi dettata dalla circolare, di fatto sopprimeva la possibilità per le imprese di emettere fatture datate a fine mese, usanza in atto da decenni e che permetteva a tutte le imprese una gestione più lineare sia dei flussi di fatturazione che di quelli finanziari da essi derivati.

Fortunatamente con una risposta ad un interpello (risposta n. 389 del 24/09/2019) l’Agenzia stessa è in parte ritornata sui suoi passi stabilendo che quando indicato dalla circolare 14/E non è un obbligo ma una possibilità e quindi, in conformità e nel rispetto dell’art. 21 c.2 lett. g)bis del Decreto Iva sarà possibile indicare come data fattura anche quella di fine mese. Naturalmente la fattura dovrà essere inviata entro il 15 del mese successivo al Sdi e comunque non oltre i 12 giorni concessi per l’invio telematico.