Licenza per la vendita di alcolici

Ritorna la licenza per la vendita di alcolici anche per gli agriturismi

a cura di Nicola Guella, ufficio fiscale CIA Trentino

Fino al 29 agosto 2017 la vendita di alcolici soggetti ad accisa era subordinata al possesso di un’apposita licenza fiscale rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane oltre ad adempiere altri obblighi di carattere amministrativo: pagamento di un diritto annuale e tenuta di un registro carico/scarico dei prodotti.

Successivamente la cosiddetta “Legge sulla Concorrenza” (L. 124/2017 art. 1 c. 178) aveva esentato gli esercizi pubblici, di intrattenimento e quelli ricettivi, includendo quindi le tipiche attività ove il settore agricolo cede e somministra alcoolici (agriturismi, enoturismo, sagre, mostre, fiere, ecc..) di munirsi di tale autorizzazione.

Ora il “Decreto Crescita” e più precisamente l’art. 13bis del D.L. 34/2019, convertito nelle legge 58/2019, ha reintrodotto l’obbligo di denuncia per i soggetti che ne erano esclusi dalla data di entrata in vigore della legge medesima ossia il 30 giugno 2019, creando non pochi dubbi sugli adempimenti che devono essere fatti per non incorrere in sanzioni.

Per fare chiarezza le Dogane sono intervenute con una nota del 20 settembre scorso (Nota 131411/RU) stabilendo che:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 29 agosto 2017 non devono presentare una nuova denuncia salvo che non siano intervenute revoche e modifiche ai dati allora dichiarati. In caso di variazioni dei dati denunciati a suo tempo (es. modifica titolarità) il gestore deve darne notizia il più presto possibile all’Agenzia delle Dogane, non essendo stato fissato alcun termine per tale fattispecie;

  • i soggetti che prima del 29 agosto 2017 avevano solo effettuato la comunicazione preventiva di vendita tramite SUAP ma non avevano ancora ottenuto la licenza, devono presentare, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione dell’attività tramite il modello messo a disposizione dalle Dogane;

  • per chi ha iniziato l’attività dal 30 giugno 2019 deve presentare la richiesta di avvio dell’attività tramite SUAP che una volta andata a buon fine vale quale licenza. L’esercente ha anche la possibilità di presentare l’istanza su apposita modulistica predisposta dalle Dogane.

Inoltre dato che la finalità delle disposizioni che stanno alla base delle licenze per la vendita e somministrazione di alcoolici sono quelle di controllo della filiera distributiva, rientrano nella cerchia dei soggetti coinvolti solamente gli esercizi che hanno sedi stabili e operano in forma permanente. Di conseguenza non sono oggetto all’obbligo di denuncia fiscale le attività che hanno carattere temporaneo e di breve durata come mostra, sagre, fiere ed eventi simili.

Si rammenta che l’istanza predisposta in forma cartacea sulla base della modulistica dell’Agenzia delle Dogane ad oggi può essere inviata solo tramite raccomandata A/R. Inoltre ritorno del vecchio adempimento NON ha reintrodotto fortunatamente il pagamento del diritto annuale e la tenuta del registro carico/scarico di prodotti alcoolici.

La tabella che segue sintetizza quando detto.

Chiunque fosse interessato è pregato di rivolgersi ai nostri uffici che sono a disposizione per i chiarimenti del caso e per mettere a disposizione i nostri servizi di assistenza.