Non tutte le associazioni possono stipulare patti agrari in deroga

Resp. Stefano Gasperi

L’art. 45 della Legge 203/1982, prevede che “sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente”.

Cosa si intenda a tal fine e esattamente per “organizzazioni agricole professionali” e per “maggiormente rappresentative a livello nazionale” non è mai stato chiarito cosicché

NON TUTTE LE ASSOCIAZIONI POSSONO STIPULARE PATTI AGRARI IN DEROGA

Il Tribunale di Mantova, con l’interessante sentenza n. 1097 del 29 settembre 2016, si è pronunciato in materia di patti agrari in deroga, stipulati sulla base delle previsioni della legge 203/1982.

In particolare, la norma di riferimento è l’art. 45, il quale prevede che “sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente”.

È proprio sul tema delle organizzazioni professionali che i giudici mantovani sono stati chiamati a pronunciarsi.

Il caso riguardava un contratto di affitto in deroga, stipulato da un agricoltore presso un’associazione nazionale di contoterzisti, la quale aveva modificato il proprio statuto per fornire tutela anche agli imprenditori agricoli professionali e dei coltivatori diretti.

A seguito dell’impugnazione di tale contratto, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità dello stesso. I magistrati hanno però dichiarato come illegittima tale pattuizione, in quanto la norma prevede che la stipula dei contratti in deroga deve essere fatta con il supporto delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

Nel caso in esame, invece, il contratto era stato sottoscritto grazie alla partecipazione, come detto, di un’associazione nazionale di contoterzisti. Secondo il Tribunale, però, “deve senz’altro escludersi che quelle agromeccaniche siano imprese agricole, bensì commerciali, che svolgono attività a favore di terzi”.

Non viene quindi qualificata come sufficiente l’estensione dello statuto di tale associazione per poter dare tutela anche agli operatori agricoliil ridottissimo numero di soci agricoli, infatti, non basta ad attribuire carattere di rappresentatività nazionale all’associazione.

Perciò, affermano i giudici, l’associazione di contoterzisti “pur essendo un’organizzazione professionale anche agricola, non presenta il requisito della maggiore rappresentatività a livello nazionale della categoria degli agricoltori e, pertanto, non è legittimata a fornire assistenza per la stipula di contratti di affitto agrario”.

In questo caso quindi la validità dell’assistenza sindacale prestata e di conseguenza del contratto sottoscritto è stata negata da un giudice per carenza del requisito di “maggior rappresentatività” in seguito ad impugnazione del contratto stesso. E l’impugnazione si è resa necessaria ed è stata possibile perché non esiste, né a livello nazionale né a livello provinciale, alcun atto ufficiale che individui, in positivo, un elenco delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

Nel DDL 1328 del 2014 e nelle proposte di modifica allo stesso si era cercato di dare una definizione di “organizzazioni agricole maggiormente rappresentative” ad esempio individuandole in quelle rappresentate nel CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (e cioè CIA, Confagricoltura, Coldiretti e Copagri) o, con con proposta di modifica del senatore Dario Stefano “ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all’articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle che gestiscono direttamente, o tramite società o associazioni da esse partecipate, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Tali organizzazioni, per l’esercizio dell’attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate”. Ma ogni tentativo non è andato a buon fine.

A livello provinciale poi, prevedendo la legge 203/82 art. 45 per le provincie di Trento e Bolzano la possibilità di sottoscrizione dei contratti agrari anche dalle “organizzazioni agricole provinciali” ed essendo anche queste non definite e non individuate, le certezze sono ancora inferiori.

Resta il fatto che rivolgersi ad organizzazioni professionali note, con sviluppo nazionale e soprattutto, dotate di personale dedicato e qualificato mette al riparo da ogni dubbio e contestazione possibile.