Oltre alla proroga legata agli eventi climatici avversi durante l’inverno e la primavera 2024, con il DM n. 635207 del 02/12/2024, le autorizzazioni di impianti viticoli in scadenza nel 2024 e nel 2025 sono prorogate di tre anni a decorrere dalla data di scadenza. E’ data inoltre la possibilità, entro il 31 dicembre 2024, di rinunciare a tali autorizzazioni.
Considerata l’instabilità mercato del vino dovuta a circostanze eccezionali che attualmente colpiscono il settore a livello nazionale, così come quello dell’Unione, dovute, tra l’altro, ad un costante aumento delle scorte, alla riduzione del consumo e delle vendite, unitamente alla fluttuazione dei livelli di produzione e all’aumento dei costi di produzione, il Decreto Ministeriale 635207 del 02/12/2024, proroga di tre anni le autorizzazioni di impianti viticoli in scadenza nel 2024 e nel 2025.
Inoltre, i titolari di tali autorizzazioni possono comunicare tramite il SIAN, entro il 31 dicembre, l’intenzione di non utilizzare totalmente o parzialmente l’autorizzazione e quindi di non beneficiare della proroga, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Si ricorda che in caso di mancato utilizzo delle autorizzazioni entro la scadenza, l’azienda incorre in sanzioni pari a
– tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dal OCM vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata e’ inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
– due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’ OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata e’ superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
– un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata e’ superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione.
Attenzione: in caso di non utilizzo per una superficie inferiore all’ettaro, non è possibile procedere alla riduzione proporzionale della sanzione da applicare.
Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
Gli uffici CAA sono a disposizione per eventuali informazioni e per le eventuali richieste di rinuncia.