La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla “Rottamazione-quater”, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) possano essere riammessi alla Definizione agevolata. La riapertura offre una nuova possibilità ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale. In sostanza chi non ha rispettato le scadenze originarie potrà presentare una nuova istanza entro il 30 aprile 2025 e versare gli importi dovuti entro il 31 luglio 2025, con la possibilità di rateizzazione.
Qui di seguito trovate i punti principali del provvedimento.
Chi può aderire alla riapertura della Rottamazione Quater?
La riapertura della definizione agevolata riguarda esclusivamente i contribuenti decaduti dalla Rottamazione Quater perché:
– non hanno effettuato il versamento entro i termini previsti;
– hanno effettuato un pagamento insufficiente;
– hanno pagato con un ritardo superiore ai 5 giorni di tolleranza previsti dalla norma.
Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”.
Opzioni di pagamento
I contribuenti potranno scegliere tra il saldo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure la rateizzazione in un massimo di 10 rate. In questo secondo caso, le prime due rate dovranno essere versate rispettivamente entro il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025, mentre le successive avranno scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno fino al 2027. Sulle rate dilazionate verrà applicato un tasso di interesse del 2% annuo.
Come aderire alla Rottamazione Quater: procedura e istruzioni
Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.
Una volta inviata l’istanza, entro il 30 giugno 2025 il contribuente riceverà la comunicazione con l’importo totale dovuto e le scadenze dei pagamenti.
Attenzione:
L’agenzia delle Entrate-Riscossione ha specificato che il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.
La stessa ricorda che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata) anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.