Rideterminazione della durabilità dei prodotti alimentari

Novità su durabilità e modalità di etichettatura dei prodotti alimentari, possibilità di congelare la carne fresca invenduta

La nuova Circolare del Ministero della Salute regolamenta la possibilità di rideterminare la durabilità dei prodotti alimentari compresi i prodotti congelati e surgelati, alla modalità di etichettatura dei suddetti prodotti e alla possibilità di congelare la carne fresca invenduta destinata alla ristorazione.
In particolare, il congelamento delle carni fresche, incluse le preparazioni e le carni macinate deve essere condotto senza indebito ritardo. Le carni fresche, introdotte e/o prodotte entro il 16 novembre 2020 e rimaste invendute a causa del rallentamento del mercato a seguito dell’evoluzione dell’emergenza COVID-19, possono essere congelate entro la data di scadenza con indicazione della destinazione al consumo previa completa cottura e commercializzate esclusivamente sul mercato nazionale.
Il congelamento delle carni e degli altri prodotti alimentari può essere condotto presso:
1. lo stabilimento che li ha prodotti;
2. uno stabilimento che ha proceduto al loro riconfezionamento;
3. uno stabilimento che procede alla loro trasformazione ai fini della immissione sul mercato.
Al momento del congelamento gli alimenti devono essere in perfetto stato di conservazione e il congelamento deve avvenire con modalità che ne preservino le caratteristiche e che non impattino sulla loro sicurezza.