DECRETO SOSTEGNI BIS: PRINCIPALI MISURE AGEVOLATIVE PER LE IMPRESE

Di seguito si elencano le principali misure a sostegno delle imprese varate con il cosiddetto Decreto Sostegni Bis (D.L. 25/05/2021 n. 73).

Contributi a fondo perduto

La nuova disposizione, all’art. 1, ha introdotto tre tipologie di contributi:

Contributo automatico
Poco c’è da dire sull’aiuto automatico se non il fatto che esso verrà erogato senza che venga effettuata alcuna operazione da parte dell’utente, o del consulente che lo assiste. E’ sufficiente che la Partita Iva sia attiva al 26/05/2021, data di entrata in vigore del Decreto. Chi ha beneficiato del ristoro di marzo/aprile, percepirà un importo pari al 100% di quanto già avuto con la stessa modalità;

Contributo alternativo
Il Decreto dà la possibilità, per i titolari di partita Iva che sono già stati ammessi all’aiuto del precedente Decreto Sostegni di marzo scorso, di scegliere un nuova nuova modalità di calcolo del contributo che sostituisce quello automatico visto sopra. Si tratta appunto di una alternativa a cui si può optare se risulta più conveniente della via automatica. Tale misura è così definita:

a) le imprese devono aver subito il calo di fatturato medio mensile nel periodo fra il 01 aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 rispetto al periodo 01 aprile 2019 ed il 31 marzo 2020 di almeno il 30%. Il fatturato è da considerasi complessivo dell’azienda comprendendo attività primarie e connesse;
b) le imprese agricole interessate non possono avere, a pena di esclusione, un volume d’affari superiori ai 10 milioni di Euro, essere cessate alla data del 26/05/2021 ed avere aperto Partita Iva dopo l’entrata in vigore della disposizione legislativa;
c) il contributo viene calcolato applicando al differenziale di fatturato 2020/2021 e 2019/2020 le seguenti percentuali:
◦ 60% per i soggetti agricoli con volume d’affari nel 2019 fino a 100.000 Euro;
◦ 50% per i soggetti agricoli con volume d’affari oltre 100.000 Euro e fino a 400.000 Euro;
◦ 40% per i soggetti agricoli con volume d’affari oltre 400.000 Euro e fino a 1 milione di Euro;
◦ 30% per i soggetti agricoli con volume d’affari oltre ad 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro;
◦ 20% per i soggetti agricoli con volume d’affari oltre a 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro;
◦ 0% per i soggetti agricoli con un volume d’affari superiore a 10 milioni di Euro.

Le imprese che sono state escluse a marzo dal DL Sostegni potranno presentare istanza sempre se rispettano i requisiti precedentemente esposti ai punti a) e b). Nel caso un contribuente rientri fra gli aventi diritto egli percepirà una somma così calcolata:
◦ 90% del calo medio di fatturato per i soggetti agricoli con volume d’affari nel 2019 fino a 100.000 Euro;
◦ 70% del calo medio di fatturato per i soggetti agricoli con volume d’affari oltre 100.000 Euro e fino a 400.000 Euro;
◦ 50% del calo medio di fatturato per i soggetti agricoli con volume d’affari oltre 400.000 Euro e fino a 1 milione di Euro;
◦ 40% del calo medio di fatturato per i soggetti agricoli con volume d’affari oltre ad 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro;
◦ 30% del calo medio di fatturato per i soggetti agricoli con volume d’affari oltre a 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro;
◦ 0% per i soggetti agricoli con un volume d’affari superiore a 10 milioni di Euro.

Si precisa che in assenza del calo di fatturato l’impresa è esclusa dal beneficio e non vi sono importi minimi garantiti come in precedenza.

L’aiuto alternativo spetta ai titolari di Partita Iva: imprese agricole, esercenti attività di impresa e lavoro autonomo e contribuenti minimi.

Non essendo stato emanato alcun provvedimento attuativo sono ancora sconosciuti i termini e le modalità per presentare la domanda. E’ solamente noto che dalla data di apertura dell’apposito portale dell’Agenzia delle Entrate vi sarà tempo 60 giorni per inviare, esclusivamente in via telematica, le richieste.

 

CIA Trentino, per mezzo della sua società di servizi, Agriverde-Cia srl, effettuerà l’inoltro d’ufficio delle richiesta, sia per chi non ha usufruito del primo contributo sia per coloro ai quali risulta più conveniente l’alternativa rispetto all’erogazione automatica. Quanto detto verrà fatto solo ai soggetti che tengono da noi il servizio di contabilità alla data attuale. Chi ha affidato a terzi tale servizio è pregato di rivolgersi a questi ultimi.
I soggetti regime di esonero, esclusi dal DL Sostegni di marzo, dovranno verificare il calo di fatturato dei periodi summenzionati (01/04/2019-31-03-2020 rispetto al 01/04/2020-31/03/2021) confrontando l’imponibile delle autofatture datate in tale lasso ed accertandosi che vi sia stato un calo di almeno il 30%. In tale caso potranno rivolgersi presso i nostri uffici per l’inoltro delle istanze.
Se una ditta vorrà effettuare in autonomia la richiesta, o vuole rinunciare al contributo, ce lo dovrà comunicare entro un termine che sarà reso pubblico con una successiva comunicazione.

Contributo perequativo
Di tale misura si forniscono le poche informazioni disponibili. Esso spetta alle aziende che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio fra il 2019 ed il 2020 in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà da definire, come è anche da definire, per il modo agricolo, che non viene tassato sulla base di un bilancio ma forfettariamente e che non contabilizza tutti i costi ed i ricavi sostenuti, in che maniera sarà misurato lo scostamento dell’utile.
Tale misura è ancora subordinata all’approvazione della Commissione UE che potrebbe quindi far cancellare l’aiuto.
In ogni caso se, ipoteticamente, un’impresa dovesse essere beneficiaria di tale aiuto riceverebbe aiuto proporzionato al calo dell’utile, dal quale però sarebbero detratti gli eventuali contributi statali già percepiti a fondo perduto.

 

Proroga credito di imposta per locazioni

Il Decreto ha previsto all’art. 28 un’agevolazione, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in F24, per le locazioni, così strutturata:
• 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione o leasing per beni immobili destinati ad uso non abitativo, per lo svolgimento della propria attività di impresa o di lavoro autonomo;
• 30% dell’ammontare mensile delle rate d’affitto d’azienda, per chi esercita attività di impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali. Tale percentuale è aumentata al 50% per le strutture turistico-ricettive sempre relativamente all’affitto di azienda.

Il credito di imposta si applica ai canoni pagati da gennaio a maggio 2021 dalle imprese a condizione che:
• venga rilevato un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 rispetto ai mesi che vanno dal 01/04/2019 – 31/03/2020;
• l’impresa abbia un fatturato inferiore a 10 milioni di Euro per l’anno 2019.

Il calo del fatturato non è un requisito necessario per le imprese costituite dal 01/01/2019.

I clienti per i quali curiamo la contabilità, alla data odierna, sono pregati di farci avere copia dei bonifici dei canoni per i mesi interessati e, se non già in nostro possesso, copia dei contratti di affitto dei locali commerciali se rilevato il calo sopra descritto.

 

Inizio attività di recupero crediti fiscali

A far data dal 01/07/2021 i versamenti sospesi fino al 31 maggio, dovranno essere effettuati pagati agli Agenti della Riscossione in un’unica soluzione entro e non oltre il 31 luglio prossimo.
Gli atti interessati sono:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
• avvisi di accertamento già affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione;
• atti di accertamento dell’Agenzia delle Dogane;
• accertamenti ed ingiunzioni degli enti locali.
Dal primo di luglio verranno anche riprese le azioni esecutive (es. pignoramenti, fermi amministrativi di veicoli, ecc..) e l’invio delle cartelle di pagamento.

Moratoria mutui

E’ confermata la moratoria suoi mutui per le imprese fino al 31/12/2021 ma essa sarà applicata alla sola quota capitale, e quindi gli interessi dovranno essere corrisposti. L’istituto di credito necessiterà di una comunicazione da parte dell’impresa per accedere a questa proroga che dovrà essere inviata entro il 15 giugno 2021, o tramite Pec o per mezzo di consegna dell’originale firmato a mano. L’istituto di credito concederà la deroga previa una fase di istruttoria per valutare la situazione di carenza di liquidità dell’impresa.

Altre misure a sostegno della liquidità delle imprese

L’articolo 13 dispone una proroga fino al 31/12/2021 delle garanzie offerta dallo Stato per mezzo di Fondo Garanzia PMI e Sace S.p.a., assicurate del Decreto Liquidità dello scorso anno, oltre a modifiche allo stessa disposizione di Legge. Ad oggi, per quanto riguarda la copertura del Fondo il DL Sostegni-bis determina:
• un allungamento della durata massima a 10 anni, previo notifica alla Commissione Europea;
• una copertura del 100% per prestiti fino a 30.000 Euro e del 90% per prestiti di importo superiore anche in caso di allungamento della durata a 10 anni;
• che per i finanziamenti richiesti dal 01/07/2021 è fissata una riduzione della garanzia, in caso di allungamento della durata del finanziamento oltre i sei anni: si passa al 90% per i prestiti fino a 30.000 Euro, ed all’80% per quelli di importo superiore con la possibilità di rivedere il tasso di interesse.

Esonero contributivo per le imprese agricole

Nel Decreto sono introdotti due tipi di esonero:
• un esonero generalizzato a favore di tutti gli imprenditori agricoli iscritti alla gestione Inps Agricoltura (IAP e CD) per il mese di febbraio 2021. Sarà l’Inps ad emanare apposito provvedimento ed a preparare il portale per inoltrare le domande che saranno quindi solamente telematiche;
• un esonero, limitato ai soli settori contraddistinti dai codici Ateco elencati nella tabella sottostante, per la quota di contributi pagata per i dipendenti ed a carico dei datori, in relazione alla mensilità di febbraio 2021.

AtecoDescrizione
01.21.00Coltivazione di uva
11.02.10Produzione di vini da tavola
11.02.20Produzione di vino spumante ed altri vini speciali
11.05Produzione di birra
55.20.52Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (agritur con solo pernotto)
55.10.12Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (agritur con somministrazione di pasti)

Nuovo credito di imposta Sanificazioni

L’articolo 32 del DL 73/2021 ripropone un credito di imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione/DPI per i dipendenti e la sanificazione degli ambienti di lavoro per le imprese.

Sono ammesse le imprese e gli esercenti lavoro autonomo arti e professioni, gli enti del terzo settore e quelli religiosi comprese le strutture extra alberghiere a carattere non imprenditoriale come Bed and Breakfast.

La misura del credito è pari al 30% delle spese sostenute (fatturate e pagate) nei mesi di giugno, luglio ed agosto di quest’anno. Tali costi devono riguardare:
• l’acquisto di strumenti di protezione individuale ad altri mezzi per garantire la salute dei lavoratori (guanti, mascherine, detergenti, occhiali, visiere, tute, calzari, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti, barriere, pannelli protettivi, tutti omologati alle normative UE) e degli utenti, comprese le spese per l’esecuzione di tamponi Covid-19;
• i servizi di sanificazione di ambienti di lavoro.
Il credito in esame è utilizzabile in F24 oppure nel Modello Redditi del prossimo anno. E’ fissato un limite massimo del credito spettante pari a 60.000 Euro.

Le modalità attuative saranno demandate ad un provvedimenti di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per chiarimenti si prega di contattare i nostri uffici i cui recapiti sono presenti alla pagine web: https://www.cia.tn.it/sedi-e-contatti/

Trento, 07 giugno 2021
Nicola Guella