Decreto flussi 2021

Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021.

Vi informiamo che è stato firmato il decreto concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021.

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, sono ammessi in Italia, da gennaio 2022, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700 unità.

Nell’ambito della quota massima di 69.700, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 42.000 unità. Inoltre, nell’ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, è riservata una quota di 14.000 unità ai lavoratori non comunitari, le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia – Coldiretti – Confagricoltura – Copagri – Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).

Riguardano ingressi di cittadini non comunitari per lavoro stagionale di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemale, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

E’ altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.

Le quote verranno ripartite tra le regioni e le province autonome, a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con apposita circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno date indicazioni sull’istruttoria di tali istanze.

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono, per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all’articolo 6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gli Uffici Paghe di Trento e Cles restano a disposizione per chiarimenti

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