Credito d’imposta beni strumentali 2021-2022: l’Agenzia delle Entrate si è espressa

Con la Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso gli attesi chiarimenti sulla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, Industria 4.0 e non, di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”. E’ stato sostanzialmente confermato quanto già anticipato in precedenti riunioni e comunicati di CIA:

l’utilizzazione del credito d’imposta potrà avvenire anche oltre il triennio stabilito dalla legge senza alcun limite temporale, salvo ovviamente future ed imprevedibili mutamenti legislativi;
• sono stabilite le date per l’applicazione delle normativa relativa al nuovo ed al vecchio credito di imposta:

◦ per gli investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 15/11/2020, incluse le conferme d’ordine, con relativo acconto del 20%, poste in essere fino al 15/11/2020, per beni che saranno ultimati/consegnati entro il 30/06/2021, si deve applicare la disciplina della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) che prevede per i beni strumentali un credito di imposta del 6% e del 40% per quelli 4.0;
◦ per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021, incluse le conferme d’ordine, con relativo acconto del 20%, poste in essere fino al 31/12/2021, per beni che saranno ultimati/consegnati entro il 30/06/2022, si deve applicare la nuova disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) che prevede aliquote del 50% e del 10% a seconda che il bene materiale sia rispettivamente 4.0 o normale. Si ricorda che tali percentuali ritornano al 40% ed al 6% con il 01/01/2022.

• è sancita la possibilità di trasferire il credito d’imposta maturato dalla società ai soci in proporzione alle quote di partecipazione nonché ad eredi, ma solo nel caso in cui questi continuino l’attività;
• anche le reti di impresa potranno utilizzare il credito d’imposta;
• per quanto riguarda la cumulabilità la circolare ribadisce che l’agevolazione in argomento si può sommare ad altre nei limiti del costo del bene. Chiaramente, come recita l’Agenzia “Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative”. Pertanto risulta certamente cumulabile la Legge Sabatini ed il contributo Isi-Inail, purché il totale delle agevolazioni non superi il costo del bene. Discorso diverso è quello inerente i contributi Psr per i quali vige l’esclusività ed i limiti posti dalla Direttive comunitarie sulla Pac. Se queste ultime stabiliscono un tetto massimo, ad esempio del 40% del valore del bene, tale limite è assoluto non dà spazio ad altre agevolazioni;
l’interconnessione dei beni 4.0 deve essere operativa fino alla fine dell’utilizzo del credito di imposta. Pertanto se un’impresa, per esempio, usufruirà per 15 anni del credito d’imposta il bene 4.0 deve risultare interconnesso durante l’intero lasso di tempo;
l’impresa deve essere in regola con la normativa per la sicurezza e con il versamento dei contributi previdenziali (Durc regolare) per tutti gli anni in cui vengono effettuate le compensazioni fiscali.

In aggiunta facciamo presente che consigliamo sempre la redazione di una perizia asseverata anche se non obbligatoria per investimenti inferiori ai 300.000 Euro, molto meglio se giurata o asseverata.

Nicola Guella
Trento, 28 luglio 2021