Come si sono trasformati i voucher: il nuovo lavoro occasionale

Com’è noto, la scorsa primavera c’è stata l’abrogazione dei voucher lavoro.
Il governo ha ora messo a punto una nuova normativa, che ricalca in minima parte la vecchia disciplina. Il 15 giugno 2017 è stato approvato il DDL n. 2853 che prevede, fra le altre cose, l’introduzione della nuova disciplina sul lavoro occasionale. Sono stati introdotti nuovi strumenti denominati “Libretto famiglia” e “Contratto di prestazione occasionale”. Entrambi solo legati a limiti economici per l’anno civile (1° gennaio / 31 dicembre):

  • compensi per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, di importo non superiore a 5.000 euro;
  • compensi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro utilizzati, di importo non superiore a 5.000 euro;
  • compensi per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, di importo non superiore a 2.500 euro;

È data la possibilità agli utilizzatori (datori) di computare il 75% degli importi sopra citati in caso i prestatori appartengano ad una delle seguenti categorie: titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati e percettori di prestazioni integrative al salario di reddito di inclusione o altre prestazioni di sostegno al reddito. È previsto inoltre un limite di durata pari a 280 nel corso dello stesso anno civile.

Il prestatore ha diritto all’assicurazione Inps per IVS con iscrizione alla gestione separata, all’iscrizione all’inail per infortuni e malattie professionali, oltre che al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.
I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Qualora il prestatore percepisca prestazioni integrative al salario o di sostegno al reddito, l’inps provvede a sottrarre dalla relativa contribuzione figurativa gli accrediti derivanti da prestazioni occasionali.

La nuova disciplina individua due tipologie di utilizzazione delle prestazioni occasionali:

  • Libretto di famiglia per le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa;
  • Contratto di prestazione occasionale per gli altri utilizzatori per l’acquisizione di prestazioni di lavoro.

Contratto di prestazione occasionale

Questo è lo strumento riservato a lavoratori autonomi,imprensditori, aziende ed enti. Il decreto specifica che:

La misura minima oraria del compenso nel contratto telematico di prestazione occasionale è pari a 9 euro, tranne nel settore agricolo, per il quale si deve fare riferimento alla retribuzione fissata dai ccnl. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata nella misura del 33% del compenso e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 3,5%, oltre all’1% sugli importi versati per il finanziamento degli oneri gestionali. Nel caso di 9 euro, il costo totale arriva ad essere di 12,29 euro.

Il contratto si può attivare per un minimo di quattro ore, quindi per una retribuzione di 36 euro.

È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e dei settori affini;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • da parte di enti pubblici , fatti salvi i casi di progetti particolari dovute a emergenze, calamità naturali o manifestazioni benefiche, sociali o culturali;
  • da parte degli utilizzatori che abbiano in corso col prestatore o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite contact center INPS, una dichiarazione contenente:

  • dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore;
  • il luogo della prestazione,
  • l’oggetto della prestazione,
  • il giorno di inizio della prestazione,
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione,

Il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 euro, per prestazione di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.
Il prestatore ne riceve contestualmente notifica attraverso SMS o posta elettronica.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare attraverso la piattaforma informatica INPS, o tramite contact center Inps, la revoca della dichiarazione trasmessa all’Inps entro i 3 giorni successivi al giorno programmato della prestazione.

In caso di superamento del limite di 2.500 euro annuo per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, o di superamento del limite di 280 ore nell’arco dell’anno, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva da parte dell’utilizzatore o di utilizzo del contratto di prestazione occasionale nei casi vietati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione giornaliera.

Settore agricolo

Le imprese del settore agricolo,fermo restando il limite di non più di 5 dipendenti possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale solo con lavoratori che fanno parte delle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritt ad un corso di studi;
  • persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative di sostegno al reddito.

Tali lavoratori non devono risultare iscritti negli ultimi elenchi anagrafici degli Operai agricoli a tempo determinato.
Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria individuato dal contratto collettivo e diverso a seconda dell’area di appartenenza:

  • Area1 : € 9,65
  • Area 2: € 8,80
  • Area 3: € 6,56

Anche nel settor agricolo l’ utilizzatore deve fare una comunicazione preventiva all’INPS:

  • dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore;
  • misura del compenso pattuito;
  • il luogo della prestazione;
  • la durata della prestazione entro un periodo massimo di 3 giorni;
  • tutte le altre informazioni utili alla gestione del rapporto.

Libretto di famiglia

Possono utilizzare questo strumento solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività professionali, unicamente per le seguenti attività:

  • lavoro domestico;
  • assistenza domiciliare a bambini, anziani, persone ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Il compenso minimo è di 10 euro l’ora, di cui 8 euro di compenso al prestatore e 2 euro di contribuzione Inps e Inail.
Al termine della prestazione lavorativa e non oltre il 3° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • i titoli utilizzati per il pagamento ( 1 titolo = 10 euro);
  • la durata della prestazione;
  • l’ambito di svolgimento.

Per l’utilizzo di questi strumenti sia i prestatori che gli utilizzatori devono preventivamente registrarsi sul sito dell’Inps; nella sezione apposita in cui devono indicare i propri dati anagrafici.

I prestatori di lavoro dovranno inoltre indicare l’iban del proprio conto corrente bancario o postale, sul quale l’inps provvederà ad erogare il compenso.

Per tutte le prestazioni di lavoro occasionale rese infatti, l’INPS provvederà al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito sul conto corrente bancario o mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli ufficio delle Poste.

L’utilizzatore (il datore di lavoro) dovrà preventivamente fare un versamento, tramite il modello F24 ELIDE, su una sorta di conto telematico, da cui l’INPS attingerà per pagare il prestatore.