Contratto di affiancamento

Per favorire l’avvicendamento generazionale e la qualificazione professionale

Pubblichiamo l’articolo uscito su Agricoltura Trentina 10/2018 a cura di Stefano Gasperi (Ufficio contratti e servizio successioni)

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/17) ha introdotto una nuova fattispecie contrattuale, il cosiddetto contratto di affiancamento, uno strumento negoziale volto a favorire l’imprenditoria giovanile ed il passaggio generazionale in agricoltura. Con tale contratto un imprenditore agricolo anziano anche non professionale purché attivo (con + di 65 anni o pensionato), si impegna a trasferire ad uno o più giovani agricoltori affiancati associati le proprie competenze professionali a fronte della contribuzione diretta alla gestione aziendale.
Il soggetto “affiancante”, ossia il giovane di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzato in forma associata, non deve essere titolare del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e può durante la durata contrattuale svolgere anche altre attività purché non preminenti in quanto deve acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) con relativa iscrizione INPS nella posizione aziendale.
Questa fattispecie contrattuale può rivestire un forte interesse per:
– imprenditori agricoli anziani che vogliono assicurare un proseguimento della propria impresa agricola (ad es. persone senza eredi o con eredi che non intendono continuare l’attività o consentire all’erede intenzionato ad continuare l’attività agricola di farlo senza polverizzare l’azienda);
Il contratto di affiancamento prevede necessariamente:
– durata massima non oltre i tre anni;
– stipula entro il 31 dicembre 2020;
-un progetto allegato di inserimento che descriva dettagliatamente le modalità di trasferimento delle competenze, gli investimenti necessari alla crescita dell’impresa, il tipo di apporto lavorativo e gestionale del giovane affiancato e le sue responsabilità;
– una partecipazione del giovane agli utili d’impresa in misura compresa fra il 30 e il 50%;
– la previsione del subentro o meno nella gestione dell’impresa agricola a scadenza contrattuale;
– l’individuazione di forme compensative a favore del giovane in caso di cessazione anticipata del contratto.
A seguito della stipula del contratto il giovane affiancante :
– acquisisce diritto di prelazione sulla eventuale vendita dei fondi aziendali nei sei mesi successivi alla scadenza contrattuale;
– acquisisce inoltre l’equiparazione allo IAP con diritto di iscrizione immediata all’INPS;
– ha accesso prioritario alle agevolazioni di cui al titolo 3° del Decreto legislativo 185/2000 se il contratto prevede il passaggio del controllo gestionale al termine dell’affiancamento (mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile).
A proposito del divieto per il giovane di essere proprietario o titolare di altri diritti reali su terreni agricoli viene evidenziato come la volontà del legislatore appaia quella di formare l’affiancante prima che questi svolga direttamente attività agricola su fondi propri, anche perché non si capirebbe la funzione formativa nei confronti di un agricoltore già operativo sui terreni direttamente condotti. Il divieto appare chiaro per i diritti di proprietà, d’uso, di usufrutto o enfiteusi su altri terreni agricoli. Non sembra invece esserci preclusione verso altri diritti reali come il diritto di superficie e di servitù così come per il contratto d’affitto (che ha natura obbligatoria ma non reale). Resta il dubbio se possa accedere all’affiancamento il giovane comproprietario di terreni acquisiti per successione ereditaria e, quindi, non per atto di volontà.
L’affiancamento potrebbe avvenire non sull’intera azienda, ma solo su un ramo della stessa (ad esempio per una azienda frutti-viticola solo sul ramo frutticolo).