Credito di imposta per locazioni commerciali

Decreto Rilancio: credito di imposta locazioni commerciali

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) è intervenuto anche sul credito di imposta (C.I.) per le locazioni commerciali ridefinendone le caratteristiche rispetto a quanto già stabilito dal Decreto Cura Italia e permettendo ai soggetti che ne erano rimasti esclusi per vari motivi (mancata chiusura, immobile non accatastato come categoria C1) di rientrare nell’agevolazione.

Chi ne può beneficiare
Esso spetta a tutte le imprese, anche ovviamente a quelle agricole, agli enti non commerciali ed ai professionisti ampliando la platea rispetto al precedente bonus stabilito dal CuraItalia che era limitato alle sole imprese.
E’ necessario che il soggetto abbia conseguito nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto un totale di compensi o di ricavi inferiore a 5 milioni di Euro, e che abbia subito un calo di fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto agli stessi mesi dello scorso anno del 50%. Per le attività del settore turistico e stagionali i mesi da prendere in considerazioni per l’applicazione sono aprile, maggio e giugno.
Il limite dimensionale dei 5 milioni di Euro non si applica alle locazione direttamente afferenti ad attività agrituristiche ed alberghiere in genere.

Quali immobili sono oggetto del C.I.
Il nuovo bonus fiscale si può far valere per tutti gli immobili locati ad uso commerciale a prescindere dal fatto che le attività abbiano o meno subito uno stop per l’emergenza sanitaria. Possono quindi beneficiare del credito di imposta tutti coloro che sono stati esclusi con il precedente bonus riferito al mese di marzo.
Rimangono comunque non soggetti a tale beneficio i fabbricati a destinazione abitativa.
L’agevolazione può essere applicata anche ai canoni pagati per la locazione di terreni dato che il Decreto cita il termine “immobili” piuttosto che “fabbricati”. Un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria in tal senso sarebbe opportuno.
Sono agevolabili anche i contratti che non hanno solo oggetto la locazione di spazi per uso imprenditoriale ma anche quelli che mettono a disposizione servizi come l’affitto d’azienda. Sono agevolabili anche i contratti di leasing immobiliare.

Il calcolo del credito di imposta
Per le imprese in generale il credito di imposta è pari al 60% del canone pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio calcolato singolarmente.
Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un immobile e dei servizi connessi il 60% di calcola sul 30% del canone.
Se l’azienda è una struttura ricettiva i mesi da considerare sono aprile, maggio e giugno.

Un esempio chiarirà meglio il concetto.
Un’impresa, che nel 2019 ha conseguito ricavi per un valore inferiore a 5 milioni di Euro ha sostenuto i seguenti costi per affitti, che si suppongono assoggettati ad IVA:
• marzo 2020: Euro 1.500,00 + IVA;
• aprile 2020: Euro 1.500,00 + IVA;
• maggio 2020: Euro 1.500,00 + IVA.
Per gli stessi mesi la variazione del fatturato è pari alle seguenti percentuali:
• marzo: -80% di fatturato rispetto a marzo 2019;
• aprile: -60% di fatturato rispetto ad aprile 2019;
• maggio: -30% di fatturato rispetto a maggio 2019.
Il credito di imposta complessivo sarà pari a 1.800,00 Euro e così calcolato:
• Euro 900,00 Euro per il mese di marzo (60% di 1.500,00 Euro);
• Euro 900,00 Euro per il mese di aprile (60% di 1.500,00 Euro);
• zero Euro per il mese di maggio in quanto il calo di volume d’affari non super il 50% rispetto a maggio 2019.
Se l’impresa aveva già usufruito del credito d’imposta secondo quanto stabilito dal CuraItalia per il mese di marzo non è chiaramente possibile il cumulo con il credito del recente Decreto Rilancio.


Cessione del credito
Il credito di imposta in argomento, ma come anche quelli legati alla sanificazione ed all’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI) possono essere, anziché compensati, ceduti totalmente o parzialmente ad intermediari finanziari e/o istituti di credito.
Per usufruire di tale opportunità occorre attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ne stabilirà le modalità attuative.


I soci interessati, affinché possano fruire del credito, compensabile in F24 debiti tributari e contributivi, è necessario che inviino le quietanze di pagamento degli affitti dei mesi interessati ai referenti contabili degli uffici di zona.