Dal 12 agosto 2026 è in vigore il Regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), destinato a sostituire progressivamente l’attuale disciplina europea in materia.
Il Regolamento introduce un quadro uniforme per tutti gli Stati membri volto a ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio, migliorarne la riciclabilità, limitare la presenza di sostanze pericolose e rafforzare la circolarità dei materiali utilizzati.
Il testo definitivo, pur confermando il riuso tra gli strumenti della politica europea sugli imballaggi, riconosce maggiormente il ruolo del riciclo e introduce alcuni elementi di maggiore flessibilità rispetto alla proposta originaria. L’entrata in applicazione della nuova disciplina interesserà l’intera filiera produttiva e distributiva e non soltanto i fabbricanti di imballaggi.
Anche le imprese agricole e agroalimentari che acquistano e utilizzano imballaggi saranno chiamate ad adeguare alcune procedure interne di gestione e controllo della documentazione.
Numerosi aspetti applicativi del Regolamento sono ancora in fase di definizione.
Le principali novità:
– definizione uniforme a livello UE di imballaggio
– una più puntuale qualificazione degli operatori economici interessati
– il rafforzamento degli obblighi di documentazione e tracciabilità lungo tutta la filiera
– l’introduzione di nuovi requisiti di conformità per gli imballaggi
– limiti più stringenti relativamente ad alcune sostanze chimiche
1. Definizione uniforme di imballaggio
In passato la definizione di imballaggio derivava da una direttiva europea recepita nei singoli ordinamenti nazionali, con possibili differenze interpretative tra gli Stati membri. Il PPWR, essendo un regolamento europeo direttamente applicabile, introduce invece una definizione unica e uniforme valida in tutta l’Unione europea, riducendo il rischio di interpretazioni diverse e garantendo regole uguali per tutti gli operatori.
Nuova definizione introdotta dal Regolamento (UE) 2025/40
Per imballaggio si intende qualsiasi articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato ad essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare prodotti ad un altro operatore economico o all’utilizzatore finale. Il regolamento evidenzia inoltre che gli imballaggi possono essere distinti in funzione del formato, del materiale impiegato e della progettazione.
2. Definizione dei principali operatori economici ai fini della disciplina degli imballaggi
Il PPWR non si limita a ridefinire il concetto di imballaggio, ma introduce anche criteri più puntuali per identificare gli operatori economici principali responsabili degli obblighi previsti dalla normativa.
La figura del fabbricante
Rientrano in tale categoria:
– le imprese che fabbricano imballaggi, sia vuoti sia pieni;
– i committenti di imballaggi personalizzati o realizzati con il proprio marchio, sia vuoti sia pieni;
– i fornitori di imballaggi vuoti o pieni destinati alle microimprese.
La figura del produttore
Il Regolamento (UE) 2025/40 individua una nozione più ampia di produttore, comprendendo, oltre al fabbricante, altre due diverse categorie di operatori economici:
– l’importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che immette sul mercato imballaggi provenienti da Paesi terzi;
– il distributore: la persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato.
3. Gli obblighi degli operatori economici previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi (PPWR)
Il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) introduce un sistema articolato di responsabilità che coinvolge tutti gli operatori economici della filiera degli imballaggi.
Gli operatori economici interessati
Il Regolamento individua diverse categorie di operatori economici, ciascuna destinataria di specifici obblighi.
Rientrano tra gli operatori:
– i fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio;
– i fabbricanti di imballaggi o di prodotti imballati;
– i rappresentanti autorizzati del fabbricante;
– gli importatori di imballaggi vuoti o pieni provenienti da Paesi terzi;
– i distributori di imballaggi vuoti o pieni;
– i distributori finali che mettono a disposizione degli utenti finali prodotti imballati, anche destinati al riutilizzo o alla ricarica;
– i prestatori di servizi logistici.
La ripartizione degli obblighi
Il Regolamento distribuisce gli adempimenti tra i diversi operatori della filiera in funzione del ruolo concretamente svolto.
In particolare, il fabbricante assume la posizione di maggiore responsabilità, dovendo garantire la conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità, predisporre e conservare la dichiarazione di conformità, identificare l’imballaggio, mettere a disposizione la documentazione tecnica, adottare eventuali misure correttive in caso di non conformità e collaborare con le autorità di vigilanza.
L’importatore è chiamato a verificare che gli imballaggi provenienti da Paesi extra UE siano conformi alla normativa europea e che il fabbricante abbia adempiuto agli obblighi previsti. È inoltre tenuto a conservare la documentazione pertinente e a collaborare con le autorità competenti.
Il distributore, pur non essendo responsabile della progettazione dell’imballaggio, deve verificare che il prodotto immesso sul mercato rispetti gli obblighi previsti, assicurare corrette condizioni di conservazione e trasporto affinché la conformità non venga compromessa e collaborare nell’adozione delle eventuali misure correttive.
I fornitori e i prestatori di servizi logistici sono invece chiamati a garantire la disponibilità della documentazione e a svolgere le attività di propria competenza in modo da non compromettere la conformità degli imballaggi durante la filiera.
4. La dichiarazione di conformità degli imballaggi prevista dal Regolamento (UE) 2025/40
Dal 12 agosto 2026 la Dichiarazione UE di conformità dovrà attestare che l’imballaggio rispetti le prescrizioni del Regolamento (UE) 2025/40 relative, tra l’altro:
– alle sostanze contenute negli imballaggi;
– alla riciclabilità;
– al contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica;
– all’impiego di materie prime di origine biologica;
– alla compostabilità;
– alla riduzione al minimo dell’imballaggio;
– alla riutilizzabilità;
– all’etichettatura ambientale prevista dal regolamento.
Chi è tenuto a redigere la dichiarazione
La responsabilità della redazione della dichiarazione di conformità ricade sul fabbricante, come definito dal Regolamento.
Il documento deve inoltre essere redatto, o tradotto, nella lingua richiesta dallo Stato membro nel quale l’imballaggio viene immesso o messo a disposizione sul mercato.
Conservazione della documentazione
La dichiarazione di conformità deve essere conservata per un periodo differenziato a seconda della tipologia di imballaggio:
• 5 anni per gli imballaggi monouso;
• 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili.
5. limiti più stringenti relativamente ad alcune sostanze chimiche
Dal 12 agosto 2026 entrano in applicazione nuovi requisiti europei per gli imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS. (sostanze perfluoroalchiliche I limiti da considerare sono tre: 25 ppb per singola PFAS, 250 ppb per la somma delle PFAS e 50 ppm per PFAS totali, incluse le PFAS polimeriche. Gli imballaggi a contatto alimentare immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026 dovranno rispettare questi valori.
Per le imprese agricole?
La maggior parte delle imprese agricole non sono previsti adempimenti immediati, ma è opportuno verificare il ruolo dell’Azienda nella filiera degli imballaggi e avviare fin d’ora le prime attività di controllo con i propri fornitori.
In particolare, le Aziende interessate dovranno:
– verificare quali imballaggi vengono utilizzati per la commercializzazione dei prodotti;
– richiedere ai fornitori la documentazione attestante la conformità degli imballaggi al Regolamento (UE) 2025/40 (particolare attenzione alla verifica di conformità ai nuovi limiti sulle sostanze pericolose che sono attivi già dal 12 agosto)
– conservare la documentazione ricevuta;
– valutare eventuali situazioni nelle quali l’impresa possa assumere il ruolo di fabbricante o di soggetto che immette sul mercato imballaggi con il proprio marchio.
Cosa non entra ancora in vigore:
Molte delle disposizioni più rilevanti del PPWR saranno applicate in modo graduale negli anni successivi. Tra queste rientrano, ad esempio:
• i nuovi requisiti di riciclabilità degli imballaggi;
• gli obblighi relativi al contenuto minimo di plastica riciclata;
• numerosi obblighi di riutilizzo;
• il nuovo sistema armonizzato di etichettatura degli imballaggi.
Particolare attenzione dovrà essere riservata al comparto ortofrutticolo, poiché dal 1° gennaio 2030 entreranno in vigore specifiche limitazioni all’utilizzo di alcune tipologie di imballaggi monouso in plastica per frutta e verdura fresca non trasformata sotto 1,5 kg.
Per il comparto florovivaistico uno degli aspetti più rilevanti riguarda la qualificazione dei vasi per piante, che, in determinate circostanze, possono essere considerati imballaggi ai sensi del Regolamento. Le recenti linee guida della Commissione europea chiariscono che la classificazione dipende dalla funzione svolta dal vaso e non esclusivamente dalle sue caratteristiche. La corretta qualificazione dei vasi richiede quindi un’analisi della loro funzione nel processo produttivo e commerciale. Si tratta di un tema tuttora aperto, sul quale sono attesi ulteriori chiarimenti interpretativi e applicativi.
