Gestione dei reflui zootecnici e relative comunicazioni obbligatorie preventive

La delibera provinciale 1545/2018 regola la gestione dei reflui zootecnici tra cui le normative in merito all’accumulo, trasporto, utilizzo e distribuzione

Con delibera provinciale 1545/2018 pubblicata il 10 gennaio 2019 si sono delineate le norme tecniche attuative del DM 5046/2016 relative alla gestione e all’utilizzo degli effluenti zootecnici (letame e liquame), acque reflue e digestato destinati all’utilizzazione agronomica.

L’utilizzazione agronomica dei effluenti zootecnici è subordinata ad una comunicazione preventiva alla Provincia. La comunicazione deve essere fatta almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzo,dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all’utilizzazione agronomica.
Questa deve essere fatta tramite i CAA e deve essere aggiornata almeno ogni 5 anni.
In caso di variazioni sostanziali le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all’utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

Fermo restando quanto sopra disposto, qualora le fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti o digestato siano effettuate da soggetti diversi dal produttore, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, la comunicazione fatta dal produttore e/o utilizzatore degli effluenti o del digestato deve riportare gli estremi identificativi dei diversi soggetti terzi interessati. Nel caso di variazioni non sostanziali dei soggetti utilizzatori, intervenute nel periodo di validità della comunicazione, farà fede il relativo contratto di cessione.

Tipologie di allevamentoComunicazione
Aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agro zootecnico non superiore a 3.000 kg.
A titolo di esempio:
– azienda con meno di 36 vacche da latte in produzione;
– azienda con meno di 90 bovini da ingrasso.
Esonerate dall’obbligo di comunicazione
Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo derivante da effluenti di allevamento, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg.
A titolo di esempio:
– azienda tra 37 e 72 vacche da latte in produzione;
– azienda tra 92 e 180 bovini da ingrasso.
Obbligate a fare la comunicazione semplificata
Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento, superiore a 6.000 kg.
Le piccole aziende agroalimentari e tutte le aziende che utilizzano agronomicamente le acque reflue.
Le aziende che producono e/o utilizzano digestato agro zootecnico e/o agroindustriale anche se in quantitativi inferiori ai 3000 kg e fino a 6.000 kg annui di azoto al campo.
Obbligate a fare le comunicazione ordinaria

La stessa delibera regola la gestione dei reflui zootecnici, tra cui la necessita di documenti di trasporto o contratto di cessione, accumulo di letame e liquame e regole per la distribuzione con relativi vincoli e divieti.
Prima di procedere all’utilizzo o alla gestione di tali reflui è quindi importante informarsi su come procedere.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri uffici CAA CIA del Trentino.

Allegato: delibera 1545/2018