Speciale zootecnia: gestione e utilizzo degli effluenti zootecnici e relative comunicazioni

In considerazione dell’individuazione di alcune ZVN (Zone vulnerabili ai nitrati), individuate mediante i monitoraggi per la direttiva Nitrati e Direttiva Quadro delle Acque, con la delibera provinciale 2017 del 11 novembre 2022 sono state integrate le norme tecniche attuative del DM 5046/2016 relative alla gestione e all’utilizzo degli effluenti zootecnici (letame e liquame), acque reflue e digestato destinati all’utilizzazione agronomica.

La nuova delibera abroga e sostituisce la delibera 1545/2018 portando modifiche soprattutto per le zone ZVN, ma anche qualche novità nelle zone ordinarie.

Fig.1 Mappa zone ZVN

COMUNICAZIONE

L’utilizzazione agronomica dei effluenti zootecnici è subordinata ad una comunicazione preventiva alla Provincia. Tale comunicazione deve essere fatta almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzo, dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento e del digestato destinati all’utilizzazione agronomica.

La comunicazione deve essere presentata dalle aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale superiore a 3000 kg di N e da tutte le aziende tenute alla predisposizione del PUA (piano di utilizzazione agronomica).

A titolo di esempio indicativamente producono più di 3000 kg di N:

  • azienda con più di 36 vacche da latte in produzione
  • azienda con più di 90 bovini da ingrasso

Questa comunicazione deve essere fatta tramite i CAA e deve essere aggiornata almeno ogni 5 anni.

Fig.2 Riassunto obblighi comunicazione, PUA e registro Fertilizzazioni

In caso di variazioni sostanziali le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all’utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

Per variazioni sostanziali si intendono quelle legate all’aumento o diminuzione delle superfici aziendali, del carico UBA o del rapporto tra questi, per percentuali superiori al 20%. Tale comunicazione di variazione deve essere fatta entro 30 giorni dall’aggiornamento del fascicolo aziendale sull’apposita modulistica.

Per le aziende ubicate fuori dal territorio provinciale che spandono anche all’interno di esso
e per quelle ubicate in provincia di Trento che utilizzano terreni fuori dal territorio provinciale,
il titolare deve allegare alla comunicazione presentata in Trentino gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio provinciale, qualora dovuta.

Per le aziende con almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), come da fascicolo aziendale, ricadente nelle ZVN la comunicazione deve essere presentata anche quando producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale superiore a 1000 kg di N.

PUA (piano di utilizzazione agronomica)

Il Piano di utilizzazione agronomica ha la durata massima di 5 anni e deve essere
predisposto, dalle seguenti aziende:

  • aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152; (AIA)
  • allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto)
  • aziende che sono in possesso o si dotano di impianti di digestione anaerobica
  • aziende che intendono superare il limite di 340 kg di azoto per ettaro per anno
  • aziende con almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), come da fascicolo aziendale, ricadente nelle ZVN e che utilizzano in un anno un quantitativo d’azoto superiore a 3000 kg di N

In caso di variazioni sostanziali le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale modifica inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all’utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

Per variazioni sostanziali si intendono quelle legate all’aumento o diminuzione delle superfici aziendali, del carico UBA o del rapporto tra questi, per percentuali superiori al 20%.

Il PUA deve essere redatto in conformità alle linee guida, e contenere almeno le informazioni riportate nella linee guida della delibera 2042 del 2022.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Al fine di rendere tracciabile lo scambio e la movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati ad utilizzazione agronomica, il trasporto è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:

  • gli estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo
    del legale rappresentante
  • la natura e la quantità del materiale trasportato
  • l’identificazione del mezzo di trasporto utilizzato
  • gli estremi identificativi dell’azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o
    del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica
  • gli estremi della comunicazione dell’utilizzazione agronomica

Sono esentati dall’obbligo di munirsi di documenti di trasporto i soggetti che, nell’ambito del territorio della provincia di Trento, trasportano con mezzi agricoli:

  • effluenti zootecnici tra terreni in uso della propria azienda
  • effluenti zootecnici e digestato o relative frazioni separate, tra due diverse aziende agricole per l’utilizzo agronomico diretto degli stessi, se muniti di un accordo di cessione tra le aziende (se condo modello predisposto dalla Provincia), quando il cedente produce meno di 6000 kg di azoto
  • effluenti zootecnici dalla propria azienda all’impianto di digestione anaerobica consortile
  • digestato o relative frazioni separate nell’ambito della propria azienda se l’impianto di digestione anaerobica è di tipo aziendale
  • digestato o relative frazioni separate dagli stoccaggi aziendali alle superfici agricole appartenenti alla stessa azienda
  • digestato o relative frazioni separate fra l’impianto di digestione anaerobica di tipo consortile e le superfici agricole delle aziende consorziate c/o superfici gestite dall’impianto

REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI

Le aziende che utilizzano una quantità di azoto superiore a 3000 kg N all’anno ( considerando effluenti da allevamento e assimilati e concimi azotati e ammendanti organici) sono tenute a compilare il registro delle fertilizzazioni sul modello approvato dalla provincia nel quale indicare entro 30 giorni dall’intervento gli appezzamenti e relative parcelle grafiche, la coltura, la data, il tipo di fertilizzante, il contento in % di azoto e la quantità totale distribuita.

Dove è presente il quaderno di campagna per la lotta integrata o biologica, questo sostituisce il registro.

Per le aziende con almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), come da fascicolo aziendale, ricadente nelle ZVN questo deve essere tenuto, quando viene utilizzata una quantità di azoto superiore a 1000 kg N all’anno.

I documenti di trasporto, gli accordi di cessione e il registro delle fertilizzazioni devono essere conservati in azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.

STOCCAGGIO E ACCUMULO LETAME e LIQUAME

Fig.3 Riassunto stoccaggi minimi letame

  • La capacità di stoccaggio del letame, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di letame prodotto in un periodo di 90 giorni
  • Sono esonerati dall’obbligo di stoccaggio del letame in platea gli allevamenti con numero di UBA pari o inferiore a 5 che adottano misure idonee ad evitare il deflusso diretto di letame o liquidi di sgrondo nelle acque superficiali

Fig.4 Riassunto stoccaggi minimi liquame

  • Per il liquame, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 120 giorni

Per le aziende con almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), come da fascicolo aziendale, ricadente nelle ZVN, la capacità di stoccaggio di liquame non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini delle aziende con presenza, per almeno un terzo della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), disponibile all’azienda per lo spandimento, di terreni coltivati a prati di media e lunga durata o cereali autunnovernini, ricompresi i medicai dal terzo anno di impianto.

In assenza degli assetti colturali previsti e in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle sopra, gli allevamenti delle aziende devono essere dotati di una capacità minima di stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile pari al volume di materiale prodotto di almeno 180 giorni, calcolato con riferimento alla consistenza dell’allevamento o alla produzione di digestato negli impianti di digestione anaerobica.

Per le aziende con almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), come da fascicolo aziendale, ricadente nelle ZVN, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 gg., qualora sia previsto lo spandimento sui propri terreni.

ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME IN CAMPO

Questo accumulo può essere praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica sui terreni oggetto dell’utilizzazione e su quelli circostanti o prossimali, in quantitativi non superiori ai fabbisogni funzionali delle colture. Tale vincoli possono essere superati in parte, in caso di accumuli temporanei per la maturazione accelerata, se viene applicata la gestione indicata nella delibera.

Per migliorare la stabilizzazione del letame è buona pratica coprire il cumulo con tessuto geotessile.

Il termine temporale di accumulo su suolo agricolo non deve superare i nove mesi e non può venir ripetuto nello stesso luogo nell’ambito della stessa annata agraria e comunque deve essere posizionato in luogo diverso rispetto alla precedente annata.

L’accumulo è vietato nei seguenti casi:

  1. a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline
  2. a 30 m. dalle sponde dei corsi d’acqua
  3. a 40 m. dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide riconosciute a livello provinciale
  4. a distanza da strade di uso pubblico inferiori a 3 metri ed il colaticcio non deve defluire su qualsiasi tipo di strada
  5. a distanza da abitazioni, strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (misurati a partire dalle superfici esterne dell’edificio) inferiore ai 50 metri
  6. nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque superficiali a fini potabili individuate dalla medesima
  7. nei parchi naturali e nelle aree protette tale accumulo è regolamentato dalla normativa di settore

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa. Attorno al deposito temporaneo deve essere realizzato un solco o un’arginatura perimetrale che isoli idraulicamente l’accumulo dal reticolo idrografico superficiale.

Fig.5 Riassunto divieti accumulo in campo di letame e lettiere esauste di avicunicoli 

DIVIETO UTILIZZO AGRONOMICO DEL LETAME

L’utilizzo dei letami e materiali palabili è vietato nelle seguenti situazioni:

  • sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale
  • nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell’allevamento brado
  • entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d’acqua
  • per le acque quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall’inizio dell’arenile
  • sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione
  • in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici
  • nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque
    superficiali a fini potabili individuate dalla medesima
  • nei parchi naturali e nelle aree protette tale utilizzo è regolamentato dalla normativa di settore.

Inoltre per tutti i terreni che ricadono nelle ZVN l’utilizzazione agronomica sui terreni del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi e ammendanti organici è vietata entro:

  • 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali
  • 25 metri di distanza dalle sponde dei laghi e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 tra cui: le paludi e gli acquitrini, le torbiere, i bacini d’acqua naturali o artificiali, permanenti o transitori, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina, la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.

https://www.mite.gov.it/pagina/zone-umide-di-importanza-internazionale-ai-sensi-della-convenzione-di-ramsar

DIVIETO UTILIZZO AGRONOMICO DEL LIQUAME

L’utilizzo dei liquami, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

  1. sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale
  2. nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell’allevamento brado
  3. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione
  4. in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici
  5. nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque
    superficiali a fini potabili individuate dalla medesima
  6. entro 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua
  7. per le acque lacuali entro 10 metri di distanza dall’inizio dell’arenile
  8. a distanza inferiore a 3 m dalle strade provinciali e statali e dai binari ferroviari
  9. entro 5 m dai centri abitati e dalle abitazioni, dalle strutture o attrezzature di servizio pubblico o aperte al pubblico (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale) se i liquami ed assimilati vengono interrati entro 12 ore. Se non interrati è vietato lo spandimento entro 10 m se vengono utilizzati digestato o chiarificato ed, entro 30 m se viene utilizzato liquame tal quale
  10. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano
  11. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante
  12. dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico
  13. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

Inoltre per tutti i terreni che ricadono nelle ZVN l’utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

  • 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali
  • 30 metri di distanza dalle sponde dei laghi e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971
  • Al fine di ridurre il rischio di perdite di nutrienti per dilavamento e percolazione su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e/o l’applicazione di appropriate pratiche agronomiche per la conservazione del suolo. Tenuto conto dell’orografia della provincia e dell’analisi effettuata con riferimento alle situazioni di spandimento, si deroga dal limite della pendenza del 10% nella distribuzione di liquame e assimilati nei seguenti casi:

Fig.8 Limiti di distribuzione dei liquami in relazione alla pendenza

  • Tra una distribuzione e la successiva devono trascorrere, se funzionali alla coltura, almeno quattro settimane
  • La distribuzione dell’effluente dovrà comunque garantire l’assenza di ruscellamento anche in caso di eventi pluviometrici immediatamente seguenti, adottando tecniche e quantitativi adeguati
  • Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti la tecnica di distribuzione con l’utilizzo del getto a pressione deve essere limitato esclusivamente alle situazioni in cui lo spandimento sui terreni non sia diversamente attuabile mantenendo sufficienti condizioni di sicurezza per l’operatore.

Inoltre per tutti i terreni che ricadono nelle ZVN l’utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è ammesso su terreni con pendenza media superiore al 10%, nel rispetto dei limiti quantitativi e delle prescrizioni riportate nella tabella:

Oltre a quanto sopra esposto, nei terreni che ricadono in ZVN:

  • L’utilizzo dei concimi azotati e ammendanti è vietato sui terreni gelati, saturi d’acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l’intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati
  • Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente e raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate
  • L’ utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è VIETATA nella stagione autunno-invernale, dal 1 dicembre al 31 gennaio, nonché nei seguenti ulteriori periodi di divieto, da prevedere nel mese di novembre e/o febbraio e/o marzo, nel rispetto delle condizioni meteorologiche definite da apposito bollettino della Fondazione Edmund Mach, per ulteriori:
    1. 28 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75
    2. 28 giorni per i letami
    3. 28 giorni per i materiali assimilati al letame, ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65 per cento per le quali il periodo di divieto ulteriore è pari a 58 giorni
    4. 28 giorni per i liquami e i materiali ad essi assimilati nei terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno – vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata
    5. 58 giorni per i liquami e materiali ad essi assimilati nei terreni destinati ad altre colture.

DOSI DI APPLICAZIONE

La quantità di azoto al campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato agrozootecnico o agroindustriale e comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo, non deve superare in zona non vulnerabile ai nitrati il limite di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

Il calcolo va eseguito considerando le superfici utili allo spandimento, visti i limiti e divieti di spandimento di letami e liquami ed assimilati, tenuto conto dei divieti di utilizzazione agronomica è presa a riferimento la SAU – Superficie Agricola Utilizzata (prati permanenti, seminativi e colture permanenti, esclusi i boschi) come prevista dal Fascicolo Aziendale. Per il calcolo della decurtazione delle superfici con divieti di spandimento si applica una riduzione forfettaria del 5% del totale delle superfici del fascicolo oppure si effettua il calcolo puntuale tramite elaborazioni geocartografiche con GIS.

Al fine della riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola dei corpi idrici superficiali e sotterranei, l’utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato deve avvenire in epoche e modalità tali da ottimizzare l’efficienza dell’azoto, compatibilmente con le esigenze delle colture.

Per i terreni ricadenti in ZVN le dosi di distribuzione e le prescrizioni sono:

  • il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno, da solo o in miscela con il digestato agrozootenico o agroindustriale, compreso quello depositato dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo, non deve superare un apporto annuo pari a 170 kg di azoto al campo per ettaro, inteso come quantitativo medio aziendale. Tale massimale è elevato a 210 kg di azoto nei primi due anni dalla data di adozione della delibera.

La quantità di azoto efficiente per ogni coltura, compresa l’eventuale concimazione chimica, non deve comunque superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS).

  • Le aziende senza allevamento e che non impiegano effluenti zootecnici o digestato devono utilizzare i concimi azotati e ammendanti organici rispettando i limiti massimi di apporti standard di azoto efficiente (MAS) nel rispetto dei vincoli spaziali e temporali.
  • Per l’uso dei fertilizzanti azotati di sintesi non sono ammessi apporti in un’unica soluzione superiori a 100 kg/ha di azoto per le colture erbacee ed orticole ed a 60 kg/ha per le colture arboree.
  • Per le coltivazioni con la tecnica del fuori suolo, il percolato prodotto dalla pratica di fertirrigazione deve essere completamente recuperato ed eventualmente riutilizzato oppure, in alternativa, va attuata una fertirrigazione controllata utilizzando una soluzione con conducibilità elettrica ridotta del 20% rispetto al valore massimo fissato per le singole specie dal Disciplinare di Produzione Integrata annualmente approvato dalla Provincia autonoma di Trento, mantenendo il volume di drenaggio al di sotto del 15% del volume complessivo di fertirrigazione come media annua per ciclo colturale, prevedendo la copertura del suolo con cotico erboso e garantendo un drenaggio omogeneo sul medesimo. Sono da evitare gli accumuli dei substrati esausti utilizzati nelle coltivazioni fuori suolo o, qualora non sia possibile, è obbligatoria la copertura degli stessi con teli in geotessile al fine di limitare le eventuali perdite di nutrienti
  • Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde e in atmosfera, è necessario adottare:
    1. tecniche di distribuzione che garantiscano l’uniformità di applicazione del fertilizzante
    2. somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione da parte delle colture
    3. frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell’anno
    4. spandimento del liquame con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera quali spandimento, ove tecnicamente possibile, a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da interramento (in assenza di coltura) entro le 24 ore, fertirrigazione
    5. conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA ed all’Allegato VII del D.M.
  • Nelle colture arboree è obbligatorio ricorrere all’inerbimento dell’interfilare

CONTROLLI E SANZIONI

Su tale gestione verranno fatti dei controlli amministrativi e in loco e l’eventuale mancato rispetto della normativa è soggetto alle relative sanzioni.

Sono soggette a sanzione:

  • la mancata o incompleta presentazione della comunicazione
  • la mancata o incompleta presentazione del PUA
  • la mancata o incompleta predisposizione dei documenti di trasporto/ accordi di cessione, registro delle fertilizzazioni
  • il mancato rispetto della normativa ( stoccaggi, distribuzioni, divieti…)

Inoltre tali punti vengono controllati in fase di controlli per domande PSR e DU con relative riduzioni.

Per quanto riguarda il registro delle fertilizzazioni e la normativa specifica delle ZVN, le aziende si devono conformare entro 6 mesi dalla data di adozione della delibera.

L’iter di adeguamento degli stoccaggi deve essere iniziato entro un anno dall’adozione della delibera.

RIEPILOGHI

Fig.10 Riepilogo obblighi Comunicazione, Pua e registro fertilizzazioni