Imballaggi ultraleggeri: chiarimenti

Come già anticipato in un precedente comunicato, da qust’anno vige l’obbligo di esporre in scontrino fiscale/ricevute fiscale/fattura in maniera distinta e separata il prezzo dell’imballaggio biodegradabile e compostabile ultraleggero ceduto al cliente. Esso non può più essere costituito da pura plastica ma deve avere delle caratteristiche ben precise:

 

  • se tali tipi di imballaggi vengono usati a contatto con alimenti alimenti sfusi (verdure, carne, ecc…) dovranno essere appunto biodegradabili e compostabili con un quantitativo di materia prima rinnovabile almeno del 40% e non potranno essere riutilizzati;
  • anche le borse per il trasporto degli alimenti, se vendite, dovranno rispettare l’obbligo di corresponsione del prezzo ed avere caratteristiche di cui sopra. E’ ammesso, il libero uso di borse di carta, di tessuto in fibre naturali o di materiali diversi dalla plastica, che i consumatori possono anche portarsi da casa e che chiaramente non sono oggetto di pagamento.

 

Da poco sono stati chiariti alcuni aspetti fiscali per il comparto agricolo in merito all’Iva, che si riassumono nella tabella seguente.

 

Regime fiscale dell’agricoltoreObbligo di esposizione del prezzo del sacchetto in scontrino/fattura/ric. FiscaleNote
Regime Iva di esonero (art. 34. c. 6 Dpr 633/72)NoVige il principio secondo cui l’esclusione della certificazione dei corrispettivi esenta anche la pretesa del prezzo dell’imballaggio al cliente.
Regime Iva speciale. Solo per cessione dei prodotti agricoli propri direttamente al consumatore finale
Regime Iva speciale. Cessione di beni tramite autofattura.SiIn tali casi il contribuente deve adeguare il proprio registratore di casse se ne è provvisto.
Regime Iva ordinarioSi


Per gli ambulanti vi sono delle eccezioni che riguardano però solo un piccolo gruppo di essi.
All’imballaggio, essendo considerata una prestazione accessoria, va applicata la stessa aliquota dei beni venduti.

L’art. 2 del DPR 696/1996 elenca delle figure che sono esentate dall’emissione dello scontrino fiscale per i beni venduti, (borse comprese):

 

  • venditori ambulanti commerciano palloncini, piccola oggettistica per bambini, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e altri soggetti che esercitano senza attrezzature il commercio di beni di modico valore con l’esclusione di quelli che operano nei mercati rionali;
  • venditori di cartoline e souvenir privi di strutture motorizzate.

 

I nostri uffici restano a disposizione per chiarimenti.