La gestione dei materiali esausti in agricoltura

Trasporto e stoccaggio dei rifiuti agricoli

Che cos’è un rifiuto?
Definizione: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Un rifiuto è quindi tutto ciò di cui il detentore:
– si disfi;
– abbia l’intenzione di disfarsi;
– oppure abbia l’obbligo di disfarsi.
La definizione di rifiuto prescinde dallo stato in cui si trova un bene o un oggetto: rifiuto può essere anche un materiale che appaia riutilizzabile, come ad esempio i pali di cemento, il filo di ferro, le reti ecc…, ma di cui il produttore intende liberarsene.

Il trasporto dei rifiuti e gli strumenti di semplificazione
Per l’imprenditore (ad es. imprenditore agricolo) che intende trasportare i rifiuti prodotti dalla sua attività, il Codice dell’ambiente prevede una serie di regole e di prescrizioni notevolmente complesse, la cui inosservanza comporta l’applicazione di sanzioni penali e amministrative di rilevante gravità (reato di gestione non autorizzata di rifiuti e sanzioni amministrative da euro 1.600 a euro 9.300).
Al fine di razionalizzare e semplificare gli oneri amministrativi previsti dalla legge per il trasporto di rifiuti, la Provincia autonoma di Trento da qualche anno ha stipulato con le associazioni di categoria (CIA, Coldiretti, Associazione contadini, Confagricoltura ecc…) un Accordo di programma, da ultimo modificato nell’anno 2018.

Quali sono i benefici e le semplificazioni per il trasporto di rifiuti dell’Accordo di programma?
1) È sufficiente portare con sé durante il viaggio copia della convenzione o del contratto stipulato tra le associazioni di categoria e il gestore del circuito organizzato di raccolta, nonché del documento di conferimento di detti rifiuti rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell’ambito del predetto circuito organizzato (NB: il predetto documento di conferimento dev’essere conservato per almeno tre anni);
2) non occorre alcuna iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali o alcuna autorizzazione.
I rifiuti oggetto dell’Accordo di programma devono essere conferiti al servizio di raccolta itinerante organizzato dalle organizzazioni professionali e le federazioni di categoria.
Tuttavia, ad oggi, la semplificazione apportata dall’Accordo di programma vale solo per le tipologie di rifiuto di seguito elencate:

Come è possibile trasportare i rifiuti non ricompresi nell’Accordo di programma?
Gli imprenditori agricoli che intendano trasportare i rifiuti prodotti dalle loro attività, non ricompresi nelle categorie dell’Accordo di programma, per non incorrere in sanzioni penali ed amministrative in materia di trasporto di rifiuti irregolare hanno due possibilità:
1) rivolgersi a ditte terze che svolgono professionalmente l’attività di trasporto di rifiuti (c.d. trasporto in conto terzi);
2) trasportare i propri rifiuti autonomamente (c.d. trasporto in conto proprio);

1. Il trasporto di rifiuti in conto terzi
Gli imprenditori agricoli possono rivolgersi a ditte terze che svolgono professionalmente l’attività di trasporto di rifiuti: esse devono essere autorizzate e iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Al trasporto dei rifiuti in conto terzi si applicano le regole generali per il trasporto di rifiuti previste dal Codice dell’ambiente (art. 193):

  • il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese dev’essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti (“FIR”) dal quale emergano le informazioni essenziali relative al materiale trasportato (tra cui i dati del produttore dei rifiuti, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data, percorso, automezzo e indirizzo del destinatario ecc…);
  • il formulario di identificazione (FIR) dev’essere redatto in quattro esemplari, compilato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del FIR deve essere trattenuta dal produttore (prima copia), le altre tre copie, invece, devono essere controfirmate e datate dal destinatario una volta che i rifiuti sono giunti a destinazione: una di esse resta al trasportatore (seconda copia), un’altra al destinatario (terza copia), mentre la quarta copia deve ritornare al produttore, che alla fine avrà dunque due copie del FIR (da conservarsi per almeno 5 anni).

Il mancato rispetto delle regole in materia di trasporto di rifiuti (ad esempio: mancata compilazione del FIR o compilazione incompleta o inesatta del FIR) comporta sia per l’imprenditore agricolo-produttore, sia per il trasportatore, l’applicazione delle sanzioni amministrative prevista dal Codice dell’ambiente (art. 258, sanzione amministrativa da euro 1.600 a euro 9.300).

Dove si trova il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e quali sono le modalità di compilazione?

I modelli di formulario di identificazione del rifiuto (FIR) si trovano presso qualsiasi cartolibreria e devono essere vidimati dagli uffici della Camera di commercio territorialmente competente (o dell’Agenzia delle entrate). La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Le modalità di compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) sono contenute nel decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145.

2. Il trasporto in conto proprio
Qualora, invece, gli imprenditori agricoli non intendano rivolgersi ad un operatore specializzato e autorizzato al trasporto in conto terzi, possono trasportare loro stessi i rifiuti prodotti dall’attività agricola.

Quali regole occorre osservare per trasportare i rifiuti in conto proprio?

a) Iscrizione “semplificata” all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
L’iscrizione – del costo inferiore ai 40 euro – dev’essere effettuata presso la Camera di commercio territorialmente competente.
A differenza di quanto avviene per le imprese che svolgono professionalmente l’attività di trasporto di rifiuti, per le quali è richiesta l’iscrizione “ordinaria” all’Albo dei gestori ambientali, l’iscrizione all’Albo per il trasporto di rifiuti in conto proprio è un’iscrizione “semplificata”, che non prevede, ad esempio, la prestazione di garanzie finanziarie. All’Albo dev’essere altresì iscritto l’automezzo con cui si effettua il trasporto dei rifiuti.
b) Compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Anche il trasporto in conto proprio, così come il trasporto in conto terzi, non esonera dal rispetto delle regole previste dal Codice dell’ambiente con la sola differenza che in quest’ipotesi la figura del produttore dei rifiuti e quella del trasportatore coincidono, pertanto:
– l’imprenditore agricolo (produttore e trasportatore dei rifiuti) deve redigere il formulario di identificazione (FIR);
– il trasporto dei rifiuti fino al sito di destinazione (centro di recupero o smaltimento) dev’essere accompagnato dal formulario.

Le deroghe previste per gli agricoltori rispetto alla compilazione del FIR
Gli imprenditori agricoli possono, tuttavia, beneficiare di alcune deroghe rispetto alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), previste direttamente dal Codice dell’ambiente (art. 193).

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR), infatti, non è richiesto
1) per il trasporto di rifiuti derivanti da attività agricola effettuato in modo occasionale e saltuario, se finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata una convenzione e se i rifiuti non eccedano il peso di 30 chilogrammi o il volume di 30 litri;
2) per la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private;
3) per la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la strada pubblica, se finalizzata al raggiungimento del luogo di deposito temporaneo dei rifiuti e la distanza tra i fondi non sia superiore a 10 km;
4) per la movimentazione dei rifiuti da parte dell’imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui l’agricoltore è socio.

Quanto tempo è possibile tenere depositati i materiali non più utilizzabili presso la propria azienda o il proprio fondo in attesa del trasporto (c.d. deposito temporaneo)?

Il deposito dei materiali non più utilizzabili (rifiuti) è consentito temporaneamente alle seguenti condizioni, tra le quali:
1) i materiali depositati devono essere raccolti e avviati al recupero e/o smaltimento:
a) entro tre mesi
b) oppure al raggiungimento del quantitativo di 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi)
in ogni caso qualora non venga superato il limite quantitativo di 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi), i rifiuti devono essere asportati entro massimo un anno dal deposito
2) i rifiuti devono essere depositati per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche previste per lo stoccaggio e gli imballaggi.

In altri termini, fermo restando il rispetto delle prescrizioni inerenti alle modalità di stoccaggio e agli imballaggi, per quanto attiene ai limiti temporali:

  • entro 30 metri cubi di rifiuti (ci cui 10 di rifiuti pericolosi) il deposito può durare massimo un anno;
  • raggiunti i 30 metri cubi, il soggetto ha tre mesi per la rimozione integrale del materiale.

Laddove siano rispettate le condizioni previste dal Codice dell’ambiente per il deposito temporaneo, non occorre alcuna autorizzazione.
Nel caso in cui non vengano rispettate condizioni per il deposito temporaneo, si verrebbero a configurare le fattispecie di reato previste dallo stesso Codice dell’ambiente, ossia: gestione non autorizzata di rifiuti, abbandono di rifiuti oppure, al ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi, discarica abusiva.

Riferimenti normativi specifici:
– art. 193* del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Codice dell’ambiente”);
– artt. 258* e 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (sanzioni);
– art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Albo nazionale dei gestori ambientali);
– art. 183, lettera bb) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (deposito temporaneo);
Accordo di programma per la gestione dei rifiuti da parte delle aziende agricole, anche zootecniche, nonché delle cooperative agricole e dei consorzi agrari che applicano il regime giuridico previsto dall’articolo 28 del D.L. 5/2012 (“Accordo di programma”).*Gli articoli 193 e 258 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamati dal presente contributo s’intendono nella loro formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato “SISTRI”.

Il presente contributo è stato redatto dal dott. Luca Tomasetto di APPA per la rivista Agricoltura Trentina e ivi pubblicato in luglio 2018. Ultima revisione del testo online: agosto 2023.

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