Da CIA Nazionale.
Segue la sintesi della Legge n. 36/2024 entrata in vigore lo scorso 10 aprile; al momento si rimane in attesa dei decreti attuativi.
Le nuove agevolazioni per giovani agricoltori
La Legge n.36/2024, in vigore dal 10-04-2024, stabilisce specifiche disposizioni con lo scopo di promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile agricola.
L’obiettivo è quello di rilanciare il sistema agricolo grazie ad interventi finalizzati a favorire l’insediamento o la permanenza dei giovani e cercare di contrastare il problema del ricambio generazionale.
L’art. 2 dispone che le nuove agevolazioni siano rivolte a:
• imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli;
• indipendentemente dalla forma in cui sono costituite;
• che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
Per accedere ai benefici, i soggetti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
• il titolare deve essere un imprenditore agricolo di età maggiore di 18 anni e inferiore ai 41 anni compiuti;
• in caso di società di persone/cooperative, almeno la metà degli imprenditori che la costituiscono devono soddisfare questo requisito anagrafico;
• in caso di società di capitali, il requisito relativo all’età deve essere presente in almeno la metà dei sottoscrittori della società e in almeno la metà dei componenti degli organi di amministrazione.
L’art. 3 prevede l’istituzione di un fondo pari a 15 milioni di euro annui destinati al co-finanziamento di programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per facilitare l’ingresso dei giovani nell’imprenditoria agricola (primo insediamento) nel rispetto della normativa UE in materia aiuti di Stato.
Le risorse sono destinate a interventi che sono finalizzati:
• all’acquisto dei terreni e strutture necessarie per avviare l’attività agricola;
• all’acquisto di beni strumentali necessari ad accrescere l’efficienza e l’innovazione aziendale;
• all’ampliamento dell’unità minima operativa, sempre con l’obiettivo di promuovere l’efficienza aziendale;
• all’acquisto di imprese agricole già operative.
A favore dei soggetti in possessi dei requisiti sopra menzionati che iniziano l’attività d’impresa, l’art. 4 della Legge n.36/2024 prevede la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato.
Tale agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,50 % al reddito d’impresa realizzato dalle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del TUIR.
Questa opzione è effettiva dal periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 periodi d’imposta successivi; il beneficio è riconosciuto nel rispetto della normativa in materia di aiuti Stato.
Per beneficiare del regime fiscale agevolato il soggetto:
• non deve aver esercitato altra attività agricola nei 3 anni precedenti;
• deve aver correttamente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia;
L’agevolazione non spetta in caso di trasferimento di aziende preesistenti ai predetti soggetti.
Inoltre è prevista un’agevolazione che consiste nella riduzione della metà dell’onorario notarile nel caso di contratti di compravendita, stipulati dai soggetti sopra menzionati, che hanno ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro.
L’art. 6 della Legge n.36/2024 prevede un contributo consistente in un credito d’imposta pari all’80% fino ad un importo massimo di 2.500 euro, delle spese sostenute e documentate nel 2024, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.
Il contributo è destinato a:
• imprenditori agricoli con età maggiore di 18 anni e inferiore ai 41 anni;
• imprenditori agricoli che hanno iniziato l’attività dall’01-01-2021;
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
A decorrere dall’01-01-2024 a favore dell’imprenditore agricolo avente la qualifica di coltivatore diretto o IAP iscritto alla relativa gestione previdenziale, è prevista la riduzione del 40% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e relative pertinenze.
L’art. 8 della Legge n.36/2024 dispone al fine dell’esercizio del:
• diritto di prelazione previsto dall’art. 7 della Legge n.817/71 in base al quale, in caso di cessione di un terreno, a parità di condizioni, ai coltivatori diretti o IAP dei terreni confinanti, spetta il diritto di prelazione a condizione che sugli stessi non sia insediato un affittuario, un compartecipante, un enfiteuta coltivatore diretto;
• diritto di riscatto previsto dall’art.8 comma 5 della Legge n.590/65, in base al quale, nel caso in cui il proprietario del fondo concesso in affitto non trasmetta con lettera raccomandata, al coltivatore, il preliminare di vendita o il prezzo indicato sia superiore a quello dell’atto di compravendita, riscattare il fondo dall’acquirente e da ogni altro avente causa;
• diritto di prelazione nelle procedure di alienazione o locazione previste dall’art. 66 comma 3 del DL n.01/2012;
in presenza di più soggetti confinanti, viene data priorità ai giovani agricoltori con questa graduatoria di preferenza:
1. titolare dell’impresa individuale;
2. società di persone;
3. società di capitali.
A parità di condizioni la priorità spetta al soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate previste dalla normativa nazionale in attuazione al Regolamento UE n.2021/2015.
L’art.11 della Legge n.36/2024 dispone che nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata in aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i Comuni possono riservare una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo per i soggetti oggetto della trattazione.