Visti gli eventi climatici avversi durante l’inverno e la primavera 2024, al fine di consentire ai viticoltori, con aziende ubicate nelle zone colpite di non incorrere in ulteriori penalizzazioni, con il DM n. 563747 del 24/10/2024, le autorizzazioni di impianti viticoli in scadenza nel 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025. E’ data inoltre la possibilità, entro il 31 dicembre 2024, di rinunciare a tali autorizzazioni.
Con la Delibera n. 1843 del 15 novembre 2024 la provincia di Trento ha recepito l’articolo 1 comma 1 del DM n. 563747 del 24/10/2024, ed individua l’intero territorio della Provincia di Trento quale area colpita da precipitazioni eccessive durante l’inverno e la primavera 2024.
Le aziende ubicate nell’intera Provincia di Trento possono quindi beneficiare della proroga di un anno della durata di tutte le autorizzazioni scadute o in scadenza nell’anno 2024.
Inoltre, i titolari delle autorizzazioni all’impianto in scadenza nel 2024 possono comunicare tramite il SIAN, entro il 31 dicembre, l’intenzione di non utilizzare l’autorizzazione e quindi di non beneficiare della proroga di 12 mesi, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Si ricorda che in caso di mancato utilizzo delle autorizzazioni entro la scadenza, l’azienda incorre in sanzioni pari a
– tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dal OCM vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
– due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’ OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
– un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione.
Attenzione: In caso di non utilizzo per una superficie inferiore all’ettaro, non è possibile procedere alla riduzione proporzionale della sanzione da applicare.
Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
Gli uffici CAA sono a disposizione per eventuali informazioni