Zanzara Tigre: provvedimenti per la prevenzione e il controllo

Riportiamo di seguito le misure relative al settore agricolo/florovivaistico riportate nelle ordinanze comunali

Facendo riferimento nel concreto all’ordinanza n 2/2025 del Comune di Trento per la PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL’INFESTAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS), tenendo in considerazione che tale ordinanza è similmente attiva nella maggior parte dei comuni trentini.

Nel periodo compreso tra il 17 giugno e il 31 ottobre 2025:

L’Amministrazione comunale sta intervenendo con i larvicidi nelle aree pubbliche. Richiesta la collaborazione di cittadini e aziende per evitare di creare accumuli idrici favorevoli alla proliferazione degli insetti. Le precauzioni sono raccomandate anche dal Ministero della Sanità in modo da prevenire la diffusione di virus tropicali (tra le motivazioni alla base del provvedimento c’è anche il grande aumento a livello internazionale dei casi di febbre dengue, con casi rilevati anche in Trentino, trasmessa proprio dalla zanzara tigre).

Le aziende agricole dovranno curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti per evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole:

  • di eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;

  • di evitare ristagni d’acqua nei sottovasi o simili, svuotare sul terreno e non nelle caditoie l’acqua ivi depositata dopo l’annaffiatura;

  • di controllare ed eliminare la presenza d’acqua in annaffiatoi inutilizzati, barattoli, bidoni, contenitori estemporanei per uso irriguo, ecc.;

  • di coprire con zanzariere a maglia fine o teli di plastica, avendo cura di non lasciare fessure o creare avvallamenti dove possano formarsi ristagni, eventuali contenitori d’acqua inamovibili; ove possibile svuotarli completamente sul terreno almeno una volta la settimana;

  • di provvedere autonomamente, nel caso vi siano delle vasche, oppure dei laghetti ornamentali, a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

  • di consigliare all’utenza che ne fa uso, di cambiare spesso l’acqua presente nei vasi dei cimiteri, oppure ponendo quando possibile, dei fili di rame nei vasi portafiori (10-20 g/litro);

  • di evitare la presenza di acqua nei vasi che contengono fiori finti, ma sostituire la stessa con sabbia e/o ghiaia.
    Alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo e ai Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui:

  • di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

La responsabilità per eventuali inadempienze è di chi ha titolo per disporre legittimamente del luogo in cui sono state riscontrate. In caso di inosservanza, se a seguito di formale contestazione gli interessati non si mettono in regola entro 24 ore, l’Amministrazione comunale interverrà d’ufficio con rivalsa delle spese. Come da regolamento, è prevista inoltre una sanzione amministrativa da 89 a 538 euro.

Leggi qui l’Ordinanza Comunale completa del Comune di Trento

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