Prestazioni occasionali-voucher lavoro per il settore agricolo

L’art. 1 commi 342 e ss. dispone per il biennio 2023-2024 che le imprese agricole possano ricorrere a prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.
In agricoltura il contratto di prestazione di lavoro occasionale può:
– essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di Cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro esterno, che, eccezion fatta per i pensionati, non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.
– avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

Prima della costituzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve:
– Acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore che attesti la propria condizione soggettiva
– Effettuare una comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere
contenute nell’autocertificazione presentata dal lavoratore.
L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro
stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è:
– Esente da qualsiasi imposizione fiscale
– Non incide sullo stato di disoccupazione
– È cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro,
fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale, mensile.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
– Informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro e tale obbligo s’intende soddisfatto con la consegna di copia della documentazione di
assunzione trasmessa al Centro per l’Impiego
– Effettuare il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola all’Inps dovuta sui compensi erogati entro il giorno 16 del mese successivo al termine della presentazione.

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