Raccolta nei campi: attenzione ai rapporti di lavoro

Contratti, prestazioni occasionali e controlli: indicazioni per non sbagliare. 

Articolo pubblicato sulla nostra rivista “Agricoltura Trentina” del mese di settembre 2021 a cura del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. E’ stato sostituito il termine voucher per il termine attualmente corretto “prestazioni occasionali”. 

Il momento della raccolta delle mele e della vendemmia richiede alle imprese trentine di potenziare la propria manodopera, in una situazione particolarmente critica vista la pandemia in corso e la conseguente difficoltà di reperire manodopera anche dall’estero. Per la corretta gestione dei rapporti di lavoro è necessario ricordare alcuni aspetti rilevanti.


LA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
L’impiego di un lavoratore deve essere preceduto dall’invio della comunicazione di assunzione al Sistema informativo del collocamento entro il giorno precedente. La mancanza di questa comunicazione – in caso di accertamento da parte degli organi di vigilanza – comporta pesanti sanzioni amministrative che variano a seconda della durata del rapporto di lavoro non denunciato e che sono maggiorate in caso di occupazione di alcune categorie di lavoratori (ad esempio i percettori del reddito di  cittadinanza o gli extracomunitari privi di permesso di soggiorno: in quest’ultimo caso incorrendo anche in un reato penale).
La comunicazione di assunzione non è invece necessaria qualora la forza lavoro venga utilizzata attraverso l’istituto dello scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli (in Provincia di Trento anche attraverso familiari o dipendenti dell’imprenditore ma comunque non in caso di imprenditori-società) oppure avvalendosi delle prestazioni gratuite, meramente occasionali o ricorrenti di
breve periodo da parte di parenti e affini fino al sesto grado.

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI (ex-VOUCHER)
Un’altra modalità di assunzione di personale per collaborazioni saltuarie (per le imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato) è costituito dall’utilizzo della prestazione occasionale (ex-voucher) che prevedono un iniziale versamento da parte del datore di lavoro che viene utilizzato a scalare dall’INPS per pagare i lavoratori impiegati con questo sistema. In agricoltura si possono impiegare con questo metodo solo alcune categorie di persone (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studio presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, oppure a un ciclo di studi universitario; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito – non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli). L’attivazione della prestazione occasionale deve avvenire online almeno un’ora prima dell’impiego del lavoratore, che deve essersi preventivamente iscritto al sito dell’INPS.

ATTENZIONE ALLE OFFERTE
Particolare attenzione bisogna riporre qualora all’imprenditore venga proposta la fornitura di personale con modalità alternative all’ordinaria assunzione. Prima di accettare si suggerisce di contattare il proprio consulente, la propria associazione di riferimento o direttamente il Servizio Lavoro della Provincia (0461-494012). I contratti che vengono proposti possono infatti comportare conseguenze pesanti anche per gli imprenditori che li accettano.

GLI APPALTI
Fra le offerte più ricorrenti potrebbe esserci quella di appalti per lo svolgimento di alcune attività aziendali, cosa sicuramente possibile ricordando però che, se l’appaltatore non paga correttamente i propri dipendenti, anche l’imprenditore che utilizza le prestazioni dei lavoratori risponde del pagamento della retribuzione e dei contributi anche nel caso in cui abbia già effettuato il pagamento a favore dell’appaltatore. È quindi essenziale valutare bene l’affidabilità dell’appaltatore o tutelarsi contrattualmente (ad esempio chiedendo dimostrazione dell’avvenuta comunicazione di assunzione e dei pagamenti di quanto dovuto ai lavoratori anche in termini previdenziali, attraverso il cosiddetto “durc”) per non correre il rischio di pagare due volte. Bisogna inoltre essere sicuri che si tratti veramente di un appalto e cioè che sia l’appaltatore che organizza il lavoro e mette a disposizione eventuali mezzi o attrezzature necessari per compierlo. L’agricoltore non può infatti coordinare l’attività del personale messo a disposizione. In questo caso non sarebbe un vero appalto e, in caso di accertamento, l’agricoltore e l’appaltatore sono sanzionati amministrativamente o addirittura penalmente nei casi più gravi. In caso di ricorso del lavoratore coinvolto, il giudice potrebbe obbligare l’imprenditore agricolo ad assumerlo a tempo indeterminato.

LE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
Diverso è il caso di utilizzo di lavoratori in somministrazione da parte di agenzie autorizzate attraverso un contratto con cui l’impresa utilizzatrice (agricoltore) può richiedere la prestazione di uno più lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo informatico tenuto presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e deve riportare in particolare gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore, verificabile al link https://myanpal.an-pal.gov.it/albi-informatici/?public=ok. Come nel caso di appalto illecito, anche il ricorso al lavoro somministrato da parte di soggetti non autorizzati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa o penale nei casi più gravi.

LE ISPEZIONI
Infine, alcuni consigli utili per semplificare e velocizzare i controlli in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza. A seconda dei casi, è utile che i datori di lavoro documentino almeno: lo scambio di manodopera (ad esempio con l’esibizione di un accordo scritto); la preventiva comunicazione di assunzione o di attivazione di prestazione occasionale; eventuali contratti di appalto o somministrazione con indicazione dell’altro contraente. I lavoratori, invece, dovranno esibire un documento d’identità e, in caso di  lavoratori extracomunitari, un permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro in corso di validità.