Termini d’invio delle fatture immediate

Obblighi di indicazione della data di effettuazione dell’operazione che decorreranno dal prossimo 1° luglio 2019

La circolare 14 dello scorso 17 giugno ha chiarito gli obblighi di indicazione della data di effettuazione dell’operazione che decorreranno dal prossimo 1° luglio 2019 inerenti termini d’invio delle fatture immediate come stabilito dall’art. 21 del DPR 633/72 modificato dal Dl 119/2018.
Fattura immediata (doc.to senza precedente emissione di ddt). A partire dal mese di luglio la fattura elettronica immediata dovrà essere rilasciata entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, la fattura immediata relativa alla cessione di un bene consegnato il 5 luglio, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI) entro il 15 luglio, riportando obbligatoriamente la data di effettuazione dell’operazione (5 luglio) come data fattura nei software da voi usati (DHAPP O TIC).

Attenzione. Il Sdi sarà quindi in grado di controllare in maniera automatica ed istantanea i documenti inviati fuori termine confrontando la data di trasmissione effettiva con quella della fattura. Se la differenza dei due momenti è superiore a 10 giorni si verrà incontro alle sanzioni illustrate in seguito.

Ricordiamo che ai fini Iva, la data di effettuazione dell’operazione (operazioni nazionali), corrisponde:

  • alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Naturalmente, se, anteriormente all’operazione è emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte (acconti) il corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato, l’operazione si considera effettuata a tale data (della fattura o a quella del pagamento).
Nulla cambia per la fattura differita (doc.to che riepiloga precedenti ddt). Anche dopo il 1° luglio, in alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (resta fermo che il conteggio dell’Iva a debito avverrà nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione).
Riprendendo l’esempio precedente, in caso di consegna per vendita di beni tramite DDT effettuata il 5 luglio, la fattura (con data 5 luglio) potrà essere emessa/trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto. In caso di più consegne effettuate nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da DDT (per esempio con data 5,10 e 15 luglio), potranno essere raggruppate in un’unica fattura differita con data di emissione 15 luglio (ossia con la data dell’ultimo DDT) e spedita entro il 15 agosto 2019.

Sanzioni

Il sistema sanzionatorio per i comportamenti difformi si delinea pensante.
Dal 1° luglio per chi liquida trimestralmente l’IVA E dal 1° ottobre per i contribuenti mensili, le sanzioni previste sono quelle dell’articolo 6 del D.lgs n. 471/1997 che prevedono: nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% dell’Iva non correttamente documentata o registrata, mentre se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 a 2.000 euro.
Inoltre, se la liquidazione non è stata corretta entro i termini o vi sono stati carenti versamenti di iva occorre aggiungere un ulteriore le sanzioni relative anche per tali irregolarità.