NOVITÀ PER GLI AFFITTI BREVI
I proprietari che fanno affitto breve in Italia entro il prossimo 2 novembre devono ottenere il codice identificativo nazionale (Cin) da esporre sull’immobile e negli annunci, senza il quale rischiano multe da 800 a 8mila euro in base alle dimensioni dell’unità abitativa.
La Legge 28 giugno 2019 n. 58 ha previsto l’istituzione di una banca dati nazionale presso il Ministero del Turismo di tutte le strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione di un codice univoco di identificazione (CIN), da indicare obbligatoriamente nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dell’unità immobiliare da locare. Questa disposizione ha l’obiettivo dichiarato di contrastare forme irregolari di ospitalità e di tutela dei consumatori.
La BDSR, ovvero la Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, adottata in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, consente ai cittadini titolari e gestori di tali strutture di ottenere il CIN da utilizzare per l’esposizione all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.
Riportiamo di seguito le principali novità della norma che si applicherà anche agli agriturismi.
Il 3 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo all’entrata in funzione della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) destinate all’affitto breve e del portale telematico per l’assegnazione del CIN. Le sanzioni scatteranno effettivamente dal 2 gennaio 2025, cioè dopo 60 giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole. A partire da gennaio 2025, i portali web di annunci come Airbnb e Booking si sono impegnati a non pubblicare (e rimuovere) gli annunci privi del Cin
Banca dati Nazionale delle Strutture ricettive
Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:
– tipologia di alloggio;
– ubicazione;
– capacità ricettiva;
– estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
– soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
– codice identificativo regionale (CIR), ove adottato, e di un codice alfanumerico assegnato dalla banca dati.
Rilevatoti e dispositivi antincendio ( obbligo non previsto per gli agriturismi)
Oltre all’iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive per ottenere il CIN, per chi fa affitto breve sono previste altre novità. Entro il 2 novembre è necessario mettersi in regola anche rispetto ai nuovi requisiti previsti dal comma 7, articolo 13-ter, del Di 145/2023: l’installazione dei rilevatori antincendio e degli estintori. Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, anche quelle gestite in forma non imprenditoriale, dovranno essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.
Sono esonerate dall’obbligo dei rilevatoti antincendio solo le unità non dotate di impianto a gas e rispetto al quale sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati.
Si precisa che il comma 7 dell’art. 13-ter del DL 145/2023, prevede specifici requisiti di sicurezza per gli immobili concessi in locazione (per finalità turistica o per affitto breve ai sensi del DL 50/2017). Tale comma trova applicazione alle sole locazioni intese ai sensi del codice civile e del codice del turismo. Ciò esclude l’agriturismo dall’ambito di applicazione della disposizione, restando la categoria assoggettata alle norme in materia di prevenzione incendi.
Come ottenere il codice CIN
Per chi opera nelle regioni che hanno avviato la fase sperimentale, saranno le regioni stesse a convertire in CIN il codice identificativo regionale (CIR) già in possesso ed a renderlo disponibile sulle piattaforme regionali per la comunicazione dei flussi turistici e ISTAT.
La Provincia autonoma di Trento per gli agriturismi in particolare non ha adottato un codice provinciale “CiPat” (che è stato previsto solamente per gli alloggi turistici). In questo caso si dovrà richiedere il Cin sulla nuova piattaforma nazionale del Ministero del Turismo, quando questa sarà disponibile.
Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), è necessario seguire una procedura on line automatizzata del Ministero del Turismo.
Il titolare della struttura deve presentare una richiesta formale sul portale ufficiale comunicato dal Ministero del Turismo. Per accedere bisognerà utilizzare le credenziali digitali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
È obbligatorio allegare una dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobile e il documento o autocertificazione che attesti la conformità ai nuovi requisiti di sicurezza.
I documenti necessari per la richiesta variano in base alla natura dell’attività, distinguendo tra soggetti privati e imprenditoriali.
QUI Manuale Operatore Privato – richiesta CIN PER PROCEDURA DI COMPILAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA.
Obblighi
L’obbligo a livello nazionale per i locatori è di esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’esterno della struttura e sui portali on line.
Il codice CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento. Questo passo è essenziale per garantire la visibilità e l’identificazione chiara della struttura.
Il codice CIN deve essere incluso in ogni annuncio pubblicato su portali on line (come Airbnb, Booking.com, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette. Questa pratica assicura la trasparenza e la chiara identificazione richiesta dalla legge anche durante la fase di ricerca e prenotazione on line.
Sanzioni
La legge n. 191/2023 introduce specifiche sanzioni.
Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
ALLEGATI:
Allegato Servizio Agricoltura con estratto normativo
Manuale Operatore Privato – richiesta CIN
Circolare Provinciale Servizio Agricoltura sulla BDSR e CIN-Semplificata
Notizia aggiornata a settembre 2024
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