Nuove specifiche sul credito d’imposta beni strumentali

Credito d’imposta beni strumentali: l’Agenzia delle Entrate si è espressa positivamente sulla riportabilità del credito

Durante il Telefisco della scorsa settimana (momento in cui in diretta video si confrontano importanti fiscalisti e funzionari dell’Agenzia delle Entrate) l’Erario ha chiarito che il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali è riportabile agli anni successivi.

Nello specifico è stato sancito che le quote costanti di 1/3, 1/5 per la normativa passata, sono considerate dei limiti di fruibilità del credito al di sotto dei quali non si può andare ed il credito eccedente può essere riportato in compensazione nei futuri periodi.

Tale interpretazione è risultata conforme a quanto già da noi asserito, durante le videoconferenze di dicembre e soprattutto di gennaio, con la circolare 5/E del 2015 che testualmente recita “Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.”

Si ricorda in tale sede un precetto molto importante, già più volte menzionato nei nostri incontri web ed in passati comunicati. Il costo del bene deve essere sostenuto dall’impresa, ossia il bene deve essere pagato. Questa condizione, nelle casistiche che più frequentemente vengono da noi esaminate, si verifica per:

  • acquisti tramite leasing o finanziamento bancario;

  • pagamenti completo del bene entro l’anno;

  • pagamento di un acconto del 20% del bene entro fine anno e saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Al momento del erogazione dell’acconto l’interessato deve essere in possesso di una conferma d’ordine firmata e possibilmente con data certa.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, bancomat, carta di credito, ecc..) e non in contanti.

Si chiude, con ciò, uno dei grandi dubbi lasciati aperti dall’importante agevolazione fiscale già da inizio del 2020.