Gestione e utilizzo degli effluenti zootecnici

Gestione e utilizzo degli effluenti zootecnici: divieti di utilizzazione agronomica delle deiezioni

In base alla normativa vigente, nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è vietata nel periodo autunno-invernale dal 1° dicembre al 31 gennaio.

A tale periodo fisso si aggiungono ulteriori periodi di divieto “mobili”, da collocare nei mesi di novembre e/o febbraio e/o marzo, in funzione delle condizioni meteorologiche definite da apposito bollettino della Fondazione Edmund Mach, della durata di:

    • 28 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75;
    • 28 giorni per i letami;
    • 28 giorni per i materiali assimilati al letame, ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65 per cento per le quali il periodo di divieto ulteriore è pari a 58 giorni;
    • 28 giorni per i liquami e i materiali ad essi assimilati nei terreni a prato (compresi i medicai), cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente o con residui colturali, nonché nei terreni in preparazione alla semina primaverile anticipata.
    • 58 giorni per i liquami e materiali ad essi assimilati nei terreni destinati ad altre colture

Per i liquami e materiali assimilati distribuiti su terreni destinati ad altre colture e per le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido (sostanza secca > 65%), tenuto conto dei divieti fissi e dei divieti mobili, per l’attuale stagione invernale il periodo complessivo di divieto di utilizzazione agronomica è così definito:

    • dal 1° dicembre 2025 al 13 marzo 2026 per le zone omogenee della ZVN Rio Moscabio e Serraia, nonché per le zone omogenee della ZVN Brenta denominate “Fondovalle Ovest” e “Conoide Barco e Sella”;
    • dal 1° dicembre 2025 al 15 marzo 2026 per le zone omogenee della ZVN Brenta – Fondovalle Est;
    • dal 1° dicembre 2025 al 16 marzo 2026 per le zone omogenee della ZVN Brenta “Montagna Nord”, “Conoidi Nord-Est” e “Conoidi Nord-Ovest”.

Si ricorda che l’attuale normativa regolamentata l’utilizzazione agronomica delle deiezioni su tutto il territorio provinciale con alcune differenze tra le zone ordinarie e le ZVN.

In base alla caratteristiche, dell’azienda e dei terreni può essere necessaria la comunicazione preventiva di utilizzazione, il PUA, il registro delle fertilizzazioni e i documenti di trasporto.

Sono poi normati gli stoccaggi richiesti e le distribuzioni in termini temporali e le zone in cui è vietata la distribuzione.
Maggiori specifiche si trovano alla pagina dedicata cliccando qui

Gli uffici CAA sono a disposizione per ulteriori informazioni.

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