Fatturazione elettronica e prodotti soggetti a CUN: obbligatorio il codice identificativo in fattura

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 marzo scorso (Prot. n. 903628/2026) si dà attuazione alla disposizione di cui all’articolo 33 della L. n. 182/2025 (Legge Semplificazioni e digitalizzazione) che ha introdotto l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche relative ai prodotti della filiera agroalimentare per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali (CUN), di cui all’articolo 6-bis del Dl n. 51 del 2015 – organismi incaricati di elaborare le quotazioni di mercato utilizzate come riferimento nelle transazioni commerciali – un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

I dati raccolti saranno trasmessi, in forma anonima e aggregata, alle segreterie tecniche delle CUN e serviranno per elaborare report periodici sull’andamento dei mercati.

Obiettivo delle CUN è quello di monitorare e promuovere la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra i diversi operatori della filiera, con lo scopo di formulare quotazioni di mercato il più possibile trasparenti e uniformi a livello nazionale. Le CUN sono composte da rappresentanti dei produttori agricoli e dell’industria di trasformazione e sono gestite dal MASAF e dalla segreteria della Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI).

Attualmente le CUN sono operative per i seguenti prodotti agricoli e zootecnici:

▪ conigli vivi da carne

▪ suini da macello

▪ suinetti

▪ tagli di carne suina fresca

▪ grasso e strutti

▪ uova da consumo

▪ scrofe da macello

Istruzioni operative
Il Provvedimento dell’AdE, frutto dell’interlocuzione con il MASAF e oggetto di confronto anche con la nostra Organizzazione, definisce i campi del tracciato XML della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una CUN, nonché le relative modalità di compilazione.

In sintesi, il codice CUN (LINK QUI per l’elenco aggiornato) deve essere inserito compilando il blocco 2.2.1.16 come segue: ▪ nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “CUN”; ▪ nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il codice identificativo del prodotto (“codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del MASAF e allegato alla presente comunicazione.

Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna CUN per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. In particolare: I. il codice CUN del prodotto (campo 2.2.1.16.2) II. l’unità di misura (campo 2.2.1.6) III. la quantità (campo 2.2.1.5) IV. il prezzo totale (campo 2.2.1.11).

I dati saranno trasmessi in forma anonima, con cadenza settimanale, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

La misura ha carattere temporaneo e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2028 (termine così prorogato dall’art. 15, comma 3-ter del D.L. 200/2025- Decreto Milleproroghe).

AL LINK trovate una guida operativa per l’indicazione del codice CUN per chi utilizza il programma T.I.C.