Novità sull’etichettatura dei prodotti alimentari

Definite le sanzioni per chi viola le norme sull’etichettatura e reintrodotto l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento sulle etichette dei prodotti alimentari Made in Italy

DISCIPLINA SANZIONATORIA | D.LGS 231 DEL 15/12/2017

Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 231 del 15/12/2017 che definisce le sanzioni per chi viola le norme sull’etichettatura (Reg. EU 1169/2011 con successive integrazioni e modifiche).

Tra gli aspetti a cui prestare particolare attenzione:
– fornire in etichetta informazioni sugli alimenti “precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore”;
– comunicare correttamente le caratteristiche degli alimenti (natura, identità, proprietà, composizione, qualità, durata di conservazione, Paese d’origine, metodo di produzione, ecc);
– non attribuire ai prodotti proprietà o effetti che non possiedono;
– non vendere prodotti non conformi alla normativa di riferimento;
– non dare informazioni che possano indurre il consumatore in errore o possano ridurre il livello di protezione e consapevolezza dello stesso;
– indicare obbligatoriamente i prodotti decongelati;
– indicare obbligatoriamente gli ingredienti usati nei prodotti e gli allergeni specifici per singolo prodotto, fornendo al consumatore queste informazioni in modo chiaro e facilmente reperibile.

Sanzioni anche molto pesanti sono previste per il mancato rispetto della normativa di riferimento (ad esempio sanzioni amministrative da 3.000€ a 24.000€ per la violazione del principio di leale comunicazione o per l’omissione delle informazioni obbligatorie).
In caso di violazioni commesse da imprese aventi i requisiti della microimpresa, si dispone la riduzione sino ad un terzo della sanzione amministrativa prevista (art. 27, comma 3).

Scarica il testo integrale del Decreto a questo link e la Nota esplicativa del Ministero a questo link

REINTRODOTTO OBBLIGO DI INDICARE LA SEDE DELLO STABILIMENTO | D.LGS 145/17 (Fonte: Il Fatto Alimentare)

Con il D.Lgs. 145/17, in vigore dal 5 aprile 2018, è ripristinato l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento sulle etichette dei prodotti alimentari Made in Italy.
Il decreto si applica ai prodotti alimentari preimballati, fabbricati e/o confezionati in Italia, destinati alla vendita sul mercato nazionale. La sede è “identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento”. Deve venire fornita in etichetta, applicando i requisiti di leggibilità già previsti dal regolamento UE 1169/11 per le informazioni obbligatorie.
L’omissione della sede dello stabilimento in etichetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro.
L’indicazione della sede non è richiesta nei casi in cui:
a) essa coincida con quella dell’operatore responsabile per l’informazione al consumatore,
b) l’etichetta contenga il marchio di identificazione o il bollo sanitario,
c) la sede sia contenuta nel marchio con cui il prodotto viene commercializzato.