Sanzioni per le catene ai cani

Dal 1 luglio 2023 saranno sanzionabili i responsabili della detenzione di un animale di affezione per mezzo di catene o qualunque altro strumento di contenzione simile.

La legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 “Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” prevede all’articolo 3, comma 3 che “Al responsabile della detenzione di un animale d’affezione è vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione simile”, stabilendo multe dai 400 agli 800 euro, raddoppiabili in caso di reiterazione della violazione.

Il testo approvato in data 7 luglio 2023 dalla Giunta provinciale definisce i criteri per la custodia alla catena o per altro strumento di contenzione simile degli animali d’affezione per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza.

E’ consentita per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza la custodia degli animali d’affezione alla catena o altro strumento di contenzione simile nei seguenti casi:

  1. i cani da guardiania utilizzati per la protezione degli animali detenuti nei momenti in cui non svolgono l’attività di sorveglianza;

  2. i cani utilizzati nel corso di attività cinotecnica;

  3. i cani che partecipano a manifestazioni, esposizioni e rassegne cinofile;

  4. i cani che svolgono sport cinofili;
  5. i cani da soccorso;
  6. gli animali d’affezione nel caso in cui le abituali strutture di custodia degli stessi necessitino di interventi di riparazione/manutenzione/sostituzione; oppure in situazioni contingibili e urgenti per assicurare l’incolumità di terzi;

La catena o altro strumento di contenzione simile deve assicurare agli animali un adeguato accesso all’acqua di abbeverata, all’alimento e un riparo dal sole e dalle intemperie.

Inoltre, gli strumenti di contenzione, devono avere peso e dimensioni adeguate agli animali sui quali vengono utilizzati e avere una lunghezza tale da assicurare agli animali la possibilità di coricarsi, giacere, alzarsi e accudire se stessi senza difficoltà.

Inoltre gli strumenti di contenzione, nei casi di cui alle lettere a) e f), devono comunque avere una lunghezza non inferiore ai 4 metri, essere muniti alle loro estremità di due moschettoni rotanti ed essere agganciati ad una altezza massima da terra pari a un metro, adeguando la stessa all’altezza del cane. Nel caso in cui per motivate esigenze l’animale debba rimanere legato per più di 12 ore continuative nell’arco della giornata deve sempre essere assicurato un momento di sgambamento.

Qui il testo completo della delibera